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Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 4 maggio 2020

    Brevetto per invenzione – Contraffazione – Nullità brevetto: onere della prova – Tutela cautelare: periculum in mora

    Ai sensi dell’art. 121 c.p.i. incombe sulla parte resistente l’onere di provare la dedotta nullità del brevetto.

    Sussiste il periculum in mora, ai fini della concessione della tutela cautelare, allorquando l’attività illecita è in atto e vi è il rischio fondato che essa possa essere ripresa o ripetuta determinando un ulteriore aggravamento del danno, che potrebbe concretarsi nell’obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato persa in ragione della contraffazione.

    La circostanza, dedotta dal resistente, in merito alla mancata messa in vendita del prodotto per la durata della causa non è idonea ad escludere il presupposto del periculum in mora, dovendosi a tal fine considerare il rischio che la condotta possa essere ripresa o ripetuta, soprattutto in considerazione della reiterazione delle stesse da parte della società resistente.

    Massima a cura dell’avv. Gloria Valeria Ventura e dell’avv. Giancarlo Borriello

    R.G. n. 30001/2019

    TRIBUNALE DI NAPOLI

    SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA

    Il giudice designato, dott.ssa Caterina di Martino, sciolta la riserva che precede, scaduti i termini per note concessi alle parti;

    sul ricorso ex artt. 126,129,131 C.P.I. e artt. 161,162 e 163 L.D.A.

    proposto da

    … TECH S.R.L. ( P.IVA E C.F.OMISSIS), con sede legale in Brescia alla via … in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti …. ed elett.te domiciliata in Napoli alla via ….

    RICORRENTE

    contro

    …S.R.L., (P.IVA OMISSIS), con sede legale in Arzano ( NA) alla via ….n.166 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. …. ed elett.te domiciliata in Casoria alla via ….;

    RESISTENTE

    OSSERVA

    La ricorrente deducendo di essere operatore nel settore dei radiocomandi apricancello e titolare del brevetto italiano n. …. (Metodo di duplicazione per un telecomando operante in radiofrequenza e telecomando così ottenuto), la cui domanda era stata depositata il 26 aprile 2016 rivendicando la priorità di una precedente domanda di brevetto italiana n. …. del 27 aprile 2015 poi ritirata, e concessa il 6 novembre 2018 anche al n. …., nonché titolare anche del brevetto europeo indipendente pubblicato con il numero EP …., le cui rivendicazioni corrispondevano alle rivendicazioni del predetto brevetto nazionale italiano di cui la ricorrente era titolare, affermava che la società resistente produceva e offriva in vendita alcuni radiocomandi, denominati …. ed …. che avevano lo stesso software ed utilizzavano lo stesso metodo di duplicazione oggetto del brevetto di cui la ricorrente era titolare e che il parere pro veritate del consulente di parte aveva evidenziato la contraffazione quanto meno delle rivendicazioni indipendenti del dedotto titolo brevettuale, oltre che del software posto a corredo del prodotto … della ricorrente, da parte di entrambi i detti prodotti commercializzati ex adverso.

    Infatti tutte le caratteristiche delle rivendicazioni 1-14 del brevetto …TECH S.R.L. erano state riprodotte dal radiocomando … ed … della …S.R.L. così come era evidente che i radiocomandi …S.R.L. avevano installato nella propria memoria esattamente lo stesso identico software del radiocomando …..

    Tanto premesso, ritenendo sussistenti i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora, chiedeva anche inaudita altera parte concedersi i seguenti provvedimenti: disporre previa nomina di Consulente Tecnico d’Ufficio la descrizione di qualsiasi elemento in grado di fare apprezzare l’estensione del fenomeno di contraffazione lamentato inclusi i campioni di quanto costituente contraffazione (i radiocomandi …. ed …. o radiocomandi aventi identiche modalità di funzionamento anche altrimenti denominati), di tutta la documentazione tecnica, commerciale e contabile rilevante, offerte commerciali, cataloghi, materiale promozionale e pubblicitario, listini prezzi, dei registri acquisti e vendite, dei registri di carico e scarico di magazzino, delle fatture clienti e fornitori, degli ordini e delle conferme d’ordine, delle ricevute, anche non fiscali, attestanti il commercio dei prodotti contraffatti, delle bolle di accompagnamento e, se esistenti, del libro inventari e, comunque, di ogni documento in possesso della resistente da cui ricavare elementi probatori utili ad individuare tutti i soggetti coinvolti nell’illecito, nonché l’entità delle violazioni; il tutto anche con riguardo a documenti informatici; accertate, a carico della resistente, le dedotte condotte di contraffazione del brevetto italiano n. 1… e/o dei diritti di sfruttamento economico ex L. 633/1941 sul software incorporato nel prodotto …, inibire alla stessa, nonché ai terzi che ne facciano commercio, l’ulteriore produzione, distribuzione, vendita e pubblicità dei prodotti in contestazione contraddistinti dalla dicitura …, …. o prodotti che, anche se privi di marchio o con marchi o design diversi, pur non riportando alcuna di tali diciture e/o avendo un design diversi, abbiano lo stesso software e/o utilizzino lo stesso metodo di duplicazione, prevedendo pure il ritiro dal commercio e la sanzione di Euro 100 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia calcolata sulla base del prezzo di vendita, per ogni violazione o inosservanza del provvedimento inibitorio successivamente constatata, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione dello stesso; disporre un provvedimento di sequestro dei prodotti in contestazione contraddistinti dalla dicitura …o … o prodotti che, anche se privi di marchio o con marchi o design diversi, pur non riportando alcuna di tali diciture e/o avendo un design diversi, abbiano lo stesso software e/o utilizzino lo stesso metodo di duplicazione (e ciò, anche nei confronti dei terzi che ne facciano commercio), oltre che degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e che consentano l’identificazione di tutti i soggetti implicati nella produzione e distribuzione degli stessi; ordinare la pubblicazione dell’emanando provvedimento integralmente e/o in sunto, oltre che sul sito ….it o altro riconducibile alla resistente, su “Il Corriere della Sera”, “Il Mattino”, in carattere doppio rispetto al normale, a cura della ricorrente ed a spese della resistente.

    Con provvedimento reso inaudita altera parte venivano accolte le richieste di descrizione e sequestro dei radiocomandi e fissata la successiva udienza per la conferma, la revoca o la modifica del provvedimento.

    Nelle more veniva effettuato l’accesso dall’ufficiale giudiziario e dal nominato CTU e veniva acquisito il verbale di accesso, la relazione peritale e la documentazione allegata.

    Si costituiva la resistente che deduceva la nullità del brevetto …TECH S.R.L. sotto il profilo della sua descrizione chiara e dettagliata, ai sensi degli arrt. 51 e 76, b), Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che in ambito elettrico/elettronico per poter avanzare un’accusa di contraffazione occorreva fare riferimento ad un brevetto che descriva compiutamente gli schemi elettrici, i componenti ed i protocolli utilizzati, proprio al fine di rendere comprensibile dove risieda ed in che cosa consista la proprietà intellettuale e chi la detiene realmente; che la procedura di memorizzazione, vero oggetto della privativa della …TECH S.R.L., mancava di un vero e proprio nucleo di originalità tecnica di cui il brevetto, per validarsi e ricevere protezione, deve essere necessariamente espressione; che il brevetto azionato era generico e privo di originalità, oltre a difettare dell’ulteriore essenziale requisito della novità e/o dell’altezza inventiva, per cui era nullo ai sensi degli artt. 46, 48 e 76, CPI ; che era stato rinvenuto in rete un video tutorial, con data di pubblicazione 26 settembre 2014, quindi almeno un anno prima del deposito della domanda del brevetto …TECH S.R.L., pubblicato dalla società spagnola … Matic, un partner commerciale della …TECH S.R.L. che mostrava la “clonazione” di un radiocomando prodotto dalla medesima casa con una procedura in tutto e per tutto identica alla funzione di “apprendimento” brevettata dalla ditta …TECH S.R.L. ed utilizzata per i suoi prodotti; che, sempre sotto il profilo della novità, la circostanza che un oggetto già esista e sia già diffuso ne impedisce di per sé la brevettazione come nel caso del …, che risultava essere in commercio e pubblicizzato sin dal 13/03/2014, quindi ben prima della data di deposito del brevetto e della sua priorità; che la ricorrente menzionava l’esistenza di una Domanda di Brevetto Europeo che asseriva essere corrispondente al Brevetto italiano azionato, che la Domanda EP era giunta a concessione senza modifiche sostanziali delle rivendicazioni ma successivamente alla concessione era stata presentata Opposizione innanzi all’Ufficio Europeo Brevetti ancora pendente; che era probabile che la Domanda EP sarebbe giunta a brevetto con rivendicazioni modificate; che la Divisione di Opposizione dell’EPO aveva dichiarato che le rivendicazioni di sistema della Domanda EP difettavano del requisito della novità; che le rivendicazioni difettavano di specifica descrizione, che le rivendicazioni dirette al telecomando contenute nel Brevetto Italiano erano molto vaghe e imprecise, in quando il telecomando non era in grado di “attuare le fasi del metodo”, proprio perché alcune delle fasi prevedono l’intervento umano; che se il Brevetto Italiano fosse valido e i passi del metodo protetto dal predetto Brevetto fossero gli stessi che vengono eseguiti dal telecomando utilizzato dalla resistente, non ci sarebbe comunque una contraffazione diretta della rivendicazione di metodo, in quanto il metodo richiedeva l’intervento dell’utente; che pertanto non sussisteva il requisito del fumus boni iuris; che quanto al periculum in mora la resistente aveva cessato la commercializzazione dei telecomandi …, tanto che l’Ufficiale Giudiziario non ne aveva rinvenuti nel corso dell’esecuzione del provvedimento di sequestro; che di telecomandi “…”, la …S.R.L. ne aveva acquistati dal produttore cinese 235 esemplari, rivenduti 120 esemplari, l’Ufficiale Giudiziario aveva sequestrato nr. 80 esemplari ed altri 35 erano ancora in deposito presso la resistente; che non avendo la resistente intenzione di proseguire con le attività di vendita per la durata della causa, non poteva sussistere alcun pericolo di pregiudizio per la ricorrente. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

    Sentite le parti, la causa veniva riservata in decisione con termini per note e per repliche anche al fine di verificare la possibilità di un’intesa transattiva nelle more.

    Il Tribunale alla luce degli elementi di prova acquisiti a seguito dell’esecuzione del decreto inaudita altera parte emesso in data 15.11.2019 , con cui è stata disposta la descrizione dei prodotti e della documentazione contabile ed il sequestro dei radiocomandi, e delle difese spiegate dalle parti, ritiene di accogliere la domanda cautelare proposta nell’interesse di …TECH S.R.L. in quanto fondata , seppure con le precisazioni che seguono.

    Seppure nei limiti di una cognizione sommaria tipica della presente fase, risulta infatti provata ( cfr. doc. 2 allegati A e D della produzione depositata dalla …TECH S.R.L. unitamente al ricorso) la titolarità in capo all’istante del brevetto italiano n…. concesso il 6.11.2018 ( corrispondente alle rivendicazioni del brevetto europeo n…. B1 concesso il 12.7.2017: cfr. doc. 2 all.C della produzione di parte ricorrente e la relazione peritale di parte al doc. 1 all.A) nonché la vendita o l’offerta in vendita ( cfr. doc.5 allegato alla produzione di parte ricorrente ) da parte della …S.R.L., di radiocomandi che per il funzionamento utilizzano il medesimo procedimento descritto nelle rivendicazioni del brevetto azionato come si evince dalla lettura dei manuali dei prodotti commercializzati dalla resistente ( cfr. doc.2 all.E2 del fascicolo di parte ricorrente).

    L’Ufficiale giudiziario, inoltre , nel corso delle operazioni delegate, ha riferito quanto segue “Eseguiti gli accertamenti di rito, sono stati rinvenuti n. 80 (ottanta) telecomandi …, il cui manuale di istruzione risulta essere lo stesso descritto nel corpo del ricorso e che come mi conferma il tecnico d’ufficio dalla lettura delle istruzioni la modalità di funzionamento è quella oggetto di contestazione” ( cfr. verbale dell’ufficiale giudiziario del 25.11.2019, e pag. 6 della consulenza depositata dal c.t.u.).

    Sul punto occorre delibare, seppure nei limiti di una cognizione sommaria tipica della presente fase, l’eccezione, sollevata dalla resistente all’atto della costituzione in giudizio, di nullità del brevetto azionato dalla ricorrente.

    L’art.121 C.P.I. dispone, per la parte che qui interessa che   “ Salvo il caso di decadenza per non uso, l’onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo”.

    Pertanto, anche nella presente fase a cognizione sommaria, incombe su parte resistente l’onere di provare la dedotta nullità del brevetto.

    In primo luogo va osservato che è incontestata tra le parti la circostanza che il brevetto italiano azionato ed il brevetto europeo oggetto di opposizione abbiano lo stesso ambito di tutela.

    Il brevetto italiano ed il brevetto europeo sono stati concessi rispettivamente in data 6.11.2018 e 12.7.2017 ed in considerazione dell’iter da seguire per la concessione del brevetto europeo, deve ritenersi che la sussistenza dei requisiti di brevettabilità sia stata approfonditamente vagliata.

    Inoltre l’ opposizione al brevetto europeo fondata sulla pregressa divulgazione dell’invenzione è stata rinunciata ( cfr. doc 9 bis allegato alle note depositate da parte ricorrente) e dall’estratto del parere preliminare della Divisione dell’opposizione dell’EPO ( cfr. doc.10 bis allegato alle note depositate da parte ricorrente) è emerso che dai video esaminati ( V1 e V2 ) non risultano comunque predivulgate le caratteristiche 10 e 11 del brevetto europeo ( corrispondenti a F7 e F8 della rivendicazione 1 del brevetto italiano azionato nel presente giudizio), pertanto sotto tale profilo, e pur sempre nei limiti della cognizione sommaria della fase cautelare, non si ritiene vi siano elementi idonei ad inficiare la validità del brevetto.

    Né tantomeno risulta documentata la prosecuzione dell’opposizione, come dedotto da parte resistente, che si è limitata a depositare, unitamente alla relazione del perito di parte, un parere preliminare della divisione di opposizione dell’EPO in lingua inglese; stante il disposto dell’art. 122 c.p.c. la suddetta documentazione non è utilizzabile nel presente giudizio.

    Le ulteriori contestazioni mosse dalla resistente risultano generiche; in ogni caso dalla lettura della descrizione emergono con chiarezza l’hardware da utilizzare ( cfr. pp.9-10 della domanda di brevetto), il problema tecnico da risolvere ( pp.3-5 della domanda di brevetto) e il procedimento da seguire per la duplicazione ( cfr. pp. 12-18 della domanda di brevetto), quale soluzione tecnica adottata, pertanto non sussistono i presupposti per ritenere che la descrizione non sia chiara e dettagliata; in particolare la procedura è esattamente scandita in tutte le sue fasi ed ha lo scopo di semplificare il metodo di duplicazione dei radiocomandi, così da non doversi necessariamente rivolgere ad operatori specializzati.

    Quanto alla carenza di novità parte resistente non ha fornito elementi contrari sufficienti, dunque anche sotto tale profilo, e salva ogni diversa valutazione da rendere in un giudizio a cognizione piena, non si ritiene che allo stato possa affermarsi che il brevetto sia privo del carattere della novità.

    Deve pertanto ritenersi sussistente il fumus del buon diritto del titolare della privativa.

    Tanto premesso parte ricorrente ha dedotto che il procedimento seguito dalla resistente ed utilizzato dai telecomandi denominati … e … è lo stesso individuato dalle rivendicazioni 1-14 del brevetto di cui è titolare.

    Nella domanda di brevetto italiano ( cfr. all.2A della produzione di parte ricorrente) azionato si legge che l’invenzione riguarda un metodo di duplicazione per un telecomando operante in radiofrequenza e suscettibile di comandare in remoto un dispositivo elettrico mediante la pressione di almeno un tasto o pulsante di comando; in particolare l’invenzione fa riferimento ad un radiocomando suscettibile di emettere segnali elettromagnetici che vengono captati dal dispositivo telecomandato mediante un apposito ricevitore che consente di soddisfare l’esigenza di poter duplicare velocemente un telecomando senza doversi necessariamente rivolgere a personale specializzato.

    Per questo scopo occorre disporre di uno strumento, detto frequenzimetro, che consente di misurare la frequenza di lavoro del radiocomando originale, normalmente di qualche decina e centinaio di MHz; che una volta rilevata la frequenza di lavoro del telecomando originale da duplicare occorre disporre di un telecomando cosiddetto “universale” che sia programmabile alla medesima frequenza di lavoro e che sia inoltre suscettibile di essere programmato con il medesimo codice radio; tale operazione di duplicazione è lasciata alla competenza di operatori specializzati, quindi l’invenzione risponde all’esigenza di poter effettuare in proprio, in modo semplice e veloce, senza dover conoscere nulla del ricevitore di segnali in radiofrequenza e senza neppure dover conoscere i protocolli di trasmissione del telecomando originale, l’operazione di duplicazione di un radiocomando , il quale potrebbe essere stato realizzato anni prima da una società quasi sconosciuta o non più attiva nel settore.

    Dunque l’invenzione del brevetto ha messo a disposizione un radiocomando “clone” in grado di accoppiarsi al radiocomando da duplicare e di seguire in modo del tutto automatico una procedura di duplicazione e successiva memorizzazione che consenta alla fine di accreditarsi anche presso il dispositivo ricevitore di segnali in radiofrequenza da comandare, cancello o portone che sia; in particolare, il suddetto radiotelecomando “clone” segue una procedura che prevede dapprima una fase di apprendistato in cui il telecomando clone viene posto in ascolto di un telecomando da duplicare; viene poi eseguita una fase di memorizzazione in cui il telecomando clone avvia una procedura di riconoscimento ed accreditamento presso il dispositivo elettrico da comandare che, se lo consente, memorizza il codice del telecomando clone ( cfr. elaborato peritale di parte ricorrente alla pag.4).

    Tanto premesso, va individuato l’ambito di protezione conferito dal brevetto che, ex art. 52 c.p.i., è determinato dalle rivendicazioni.

    In particolare nella rivendicazione 1 si legge “ metodo di duplicazione per un telecomando clone operante in radiofrequenza e suscettibile di comandare in remoto un dispositivo elettrico mediante la pressione di almeno un tasto o pulsante di comando; il telecomando comprendendo almeno una memoria, un ricetrasmettitore ed un microprocessore suscettibile di eseguire un programma per attuare le seguenti fasi: abilitare il telecomando clone ad una fase di copia mantenendo premuto detto tasto di comando e premendo contemporaneamente un tasto di programmazione per un prefissato numero di volte ; rilasciare i suddetti tasti ; avvicinare le estremità emittenti di un telecomando originale da duplicare e del telecomando clone in fase di duplicazione; premere per un prefissato intervallo di tempo un tasto del telecomando originale, consentendo a detto microprocessore di ricevere tramite il ricetrasmettitore la frequenza di lavoro ed il codice trasmesso dal telecomando originale mediante una procedura di riconoscimento e/o emulazione del codice trasmesso; premere per un prefissato intervallo di tempo un tasto del telecomando clone a cui assegnare la medesima funzione di detto tasto del telecomando originale; immagazzinare in detta memoria detta frequenza di lavoro, il codice riconosciuto ed il relativo tasto assegnato; avviare una procedura di memorizzazione automatica che prevede la trasmissione di predeterminate sequenze di codici riconosciuti o emulati verso il dispositivo elettrico da comandare, detta procedura di memorizzazione forzando automaticamente la memorizzazione del codice riconosciuto o emulato su un ricevitore del dispositivo elettrico da comandare, generando un’alternanza di codici vecchi e nuovi trasmessi verso il dispositivo elettrico da comandare in una predeterminata sequenza di memorizzazione e ripetere detta procedura di memorizzazione per una pluralità di sequenze di memorizzazione memorizzate in detta memoria di detto telecomando clone fino al riconoscimento di detto telecomando clone da parte di detto dispositivo elettrico da comandare”.

    Dalla lettura del manuale del radiocomando … nonché dalle istruzioni contenute nella scheda tecnica del radiocomando …( cfr. all 4.1. e 4.2. della produzione di parte ricorrente) è emersa l’identità del procedimento seguito per la duplicazione dei telecomandi, e dunque, l’interferenza con il brevetto azionato da parte ricorrente.

    In particolare nel manuale del radiocomando … sono individuati i passi da eseguire per effettuare la procedura di copia di un codice originale (sia fisso sia variabile) e la sua successiva memorizzazione automatica nel ricevitore del dispositivo comandato. Tale radiocomando è in grado di memorizzare sia i codici fissi sia i rolling code come il telecomando oggetto del brevetto di cui è titolare parte ricorrente.

    Parimenti nella scheda tecnica del radiocomando … è specificato che si tratta di radiocomando ad autoapprendimento di frequenza variabile; inoltre la procedura seguita per la duplicazione del radiocomando appare identica a quella prevista dalla rivendicazione 1 del brevetto azionato da parte ricorrente: in particolare nel manuale della …s.r.l. si legge: “Tenere premuto il tasto 1 e premere 4 volte il tasto 2” ( fase corrispondente alla prima caratteristica della rivendicazione 1 del brevetto che prevede di:“ abilitare il telecomando clone ad una fase di copia mantenendo premuto detto tasto di comando e premendo contemporaneamente un tasto di programmazione per un prefissato numero di volte”); di seguito il manuale del radiocomando …s.r.l prevede “Rilasciare i due tasti e osservare che il led emette un lampeggio ogni 2 secondi” ( corrispondente alla seconda caratteristica della rivendicazione 1 del brevetto che prevede di “rilasciare i suddetti tasti”); successivamente il manuale della …s.r.l prevede di “avvicinare il radiocomando originale a una distanza di 2-3 centimetri” corrispondente alla terza caratteristica della rivendicazione 1 del brevetto che prevede di:“ avvicinare le estremità emittenti di un telecomando originale da duplicare e del telecomando clone in fase di duplicazione”; ancora di seguito il manuale della …s.r.l prevede “Premere il tasto del radiocomando originale che si vuole copiare, fino a quando il led non cambi la frequenza del lampeggio, diventando più veloce confermando il buon esito della copia”,e successivamente si legge ancora che:“ Mentre il led lampeggia, premere il tasto del radiocomando … dove si vuole memorizzare il codice, fino allo spegnimento del led”.

    Le ultime fasi previste sono identiche alla quarta e quinta caratteristica della rivendicazione 1 del brevetto che prevedono di: “premere per un prefissato intervallo di tempo un tasto del telecomando originale, consentendo a detto microprocessore di ricevere tramite il ricetrasmettitore la frequenza di lavoro ed il codice trasmesso dal telecomando originale mediante una procedura di riconoscimento e/o emulazione del codice trasmesso” e “premere per un prefissato intervallo di tempo un tasto del telecomando clone a cui assegnare la medesima funzione di detto tasto del telecomando originale”.

    Le stesse fasi sono previste nella scheda tecnica del radiocomando …, in cui si legge “premere contemporaneamente il tasto A & B. emetterà tre brevi lampeggi. Successivamente tenendo premuto il tasto A e premere per 4 volte il tasto B” ( prima caratteristica della rivendicazione 1 del brevetto azionato dalla ricorrente); di seguito si legge “ A questo punto il radiocomando emetterà dei brevi lampeggi. In quel caso il radiocomando è pronto per la programmazione. Mettere faccia a faccia con il radiocomando da copiare e premere il tasto desiderato per fare la copia. Dopo aver fatto tutta la procedura chiudere il radiocomando con tasti C& D in contemporanea” ( corrispondente alla terza, quarta e quinta caratteristica della rivendicazione n.1 del brevetto).

    Deve pertanto ritenersi sussistente la dedotta interferenza con il brevetto azionato, tenuto conto anche della verifica effettuata dal C.T.U.che ha riscontrato che il manuale delle istruzioni del telecomando …risulta essere lo stesso descritto nel corpo del ricorso e che dalla lettura delle istruzioni la modalità di funzionamento è quella oggetto di contestazione.

    Che tali prodotti siano offerti in vendita dalla società resistente, inoltre, è circostanza non solo documentata da parte ricorrente ( cfr. doc.5 allegato alla produzione di parte ricorrente) ma anche incontestata da parte della …S.R.L., che deduce anche di aver interrotto le vendite, al fine di sostenere il venir meno del periculum in mora.

    Quanto al periculum in mora si ribadisce che lo stesso è dato dal grave danno che il perpetuarsi della produzione e vendita dei radiocomandi inevitabilmente comporta, anche sotto il profilo della lesione dell’immagine commerciale, nei confronti della vasta ed importante clientela; peraltro, sussiste il periculum in mora allorquando l’attività illecita è in atto e vi è il rischio fondato che essa possa essere ripresa o ripetuta determinando un ulteriore aggravamento del danno che potrebbe concretarsi nell’obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato persa in ragione della contraffazione.

    Né tantomeno può far venir meno il presupposto del periculum in mora la circostanza che parte resistente abbia dichiarato che non avrebbe proceduto alle vendite dei prodotti per la durata della causa, considerato che il periculum sussiste anche quando vi è il rischio che la condotta possa essere ripresa o ripetuta, soprattutto in considerazione della reiterazione delle stesse da parte della società resistente ( cfr. doc.7.1.e 7.2. allegati alla produzione di parte ricorrente).

    In conclusione, alla luce di quanto innanzi evidenziato, il Tribunale conferma il decreto emesso in data 15.11.2019, precisando quanto al sequestro che lo stesso va confermato nei limiti in cui è stato eseguito, e accoglie altresì’ le ulteriori domande cautelari indicate nel ricorso, ad eccezione della domanda di pubblicazione della presente ordinanza a cura della ricorrente ed a spese della resistente prevista dall’art. 126 C.P.I., in quanto misura sanzionatoria sproporzionata rispetto alla portata del fenomeno contestato.

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore del giudizio e dell’attività espletata.

    Le spese di consulenza si liquidano come da separato decreto e si pongono a carico della resistente.

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia d’impresa, pronunziando sul ricorso cautelare depositato nell’interesse di …TECH S.R.L.e letti gli artt. 129, 130, 131 c.p.i. e 700 cpc così decide

    accoglie il ricorso e per l’effetto :

    conferma il decreto emesso inaudita altera parte in data 15.11.2019 con cui è stata autorizzata la descrizione, nonché il sequestro, quest’ultimo nei limiti in cui è stato eseguito ;

    inibisce alla resistente l’ulteriore produzione, distribuzione, vendita e pubblicità dei prodotti contraddistinti dalla dicitura … e …e altri prodotti che utilizzino la medesima modalità di duplicazione e ne dispone il ritiro dal commercio;

    fissa in € 100,00 la penalità da pagare in favore della ricorrente per ogni violazione successivamente constatata al presente provvedimento e di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dello stesso;

    condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 518,00 per spese (oltre il compenso liquidato al ctu con separato decreto), in euro 3.500,00 per compenso, oltre iva e cpa e rimborso spese ex art 2 DM 55/2014;

    manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

    Cosi’ deciso in  Napoli, in data 20.4.2020

    Il Giudice                                                           Dott.ssa Caterina di Martino

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