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Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza del 6 gennaio 2019

    Brevetto per invenzione – Contraffazione – Rapporto tra procedimento cautelare e procedimento di opposizione all’EPO – Sospensione necessaria: insussistenza – Efficacia della misura di descrizione – Fumus boni iuris e superamento presunzione di validità del brevetto

    Non trova applicazione l’istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel procedimento cautelare qualora penda procedimento di opposizione innanzi all’EPO, attesa da un lato la natura amministrativa di quest’ultimo (la cui decisione non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato), dall’altro la natura sommaria del procedimento cautelare, insuscettibile di sospensione.

    Deve dichiararsi l’inefficacia della misura della descrizione ove la stessa sia eseguita oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 675 c.p.c., richiamato dall’art. 130 co. 3 c.p.i.

    Non sussiste il fumus boni iuris nell’ipotesi in cui le circostanze emerse nel corso del procedimento (quali i dubbi espressi dalla Divisione dell’EPO sulla carenza di novità e altezza inventiva, la diffusa allegazione dei resistenti e le domande di nullità da questi formulate) portino a ritenere superata la presunzione di validità che discende dal brevetto europeo.

    Massima a cura dell’avv. Gloria Valeria Ventura e dell’avv. Giancarlo Borriello

     

    R.G. n. 7020/2018

    Tribunale di Napoli

    Sezione specializzata in materia di impresa

    IL GIUDICE DESIGNATO

    dott.ssa Maria Tuccillo

    SUL RICORSO EX ARTT. 129, 130 E 131 D.LGS. 30/2005

    proposto da

    … SA, con sede legale in Svizzera a …, P.I. …, in persona del legale rappresentante p.t., …, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dagli avv.ti … e …, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. … sito in Napoli alla via …

    RICORRENTE

    Contro

    ALFA S.R.L., con sede in … alla via …, P.IVA …, in persona del legale rappresentante p.t. dott. …, e BETA srl ,in persona del legale rapp.te p.t. dott. …, rapp.te e difese giusta procura in calce alla  comparsa di costituzione dall’avv. … presso il cui studio sono elett.te dom.te in Napoli alla ….

    RESISTENTI

    E

    GAMMA S.R.L., con sede in Impruneta alla via …, P.I. …, in persona del legale rappresentante p.t., dott. …, rapp.ta   e difesa dall’avv. …, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, ed elett.te dom.ta in Benevento presso lo studio dell’avv. … , con studio in via ….

    RESISTENTE

    E

    …GROUP LTD, con sede in …al …, P.I. …, in persona del delegato in Italia sig. …

    RESISTENTE CONTUMACE

    E

    … GROUP S.P.A., con sede legale in … alla via … (P.Iva …), in persona del legale rappresentante p.t. ,rapp.ta e difesa giusta procura a margine della comparsa di costituzione dall’avv. … e … elett.te dom.ti presso lo studio di quest’ ultimo in Napoli alla …

    RESISTENTE

    E

    … ITALIA SRL con sede in … alla via …

    RESISTENTE CONTUMACE

    ha pronunciato la seguente

    ORDINANZA

    Con ricorso depositato in data 9.03.2018 l’istante rappresentava:

    1. a) di essere una società di diritto svizzero fondata nel 2003 dal sig. …, attualmente leader nella fornitura di dispositivi biomedicali nell’ambito della medicina autologa rigenerativa, che si occupa della distribuzione di dispositivi volti alla preparazione del Platelet Rich Plasma (Plasma Ricco di Piastrine), prodotto di derivazione ematica che stimola ed accelera il processo naturale di guarigione;
    2. b) che nel 2006 il sig. … ha ideato un processo/procedimento avanzato per la creazione del P.R.P., provvedendo a depositare in data 21.08.2007 apposita domanda al fine di ottenere il rilascio del relativo brevetto europeo, domanda poi pubblicata in data 01.07.2009;
    3. c) che in data 03.08.2016, l’EPO (European Patent Office) ha rilasciato il brevetto n. EP … denominato “Metodo di ….”; a pag. 2 dello stesso brevetto si chiarisce come l’invenzione sia relativa “alla rigenerazione dei tessuti, in particolar modo della pelle, cartilagine, muscoli, tendini, tessuto adiposo, cornea, nervi periferici, rigenerazione della colonna vertebrale ed ossa”;
    4. d) che in data 25.08.2016 è stata presentata all’UIBM, ai sensi dell’art. 54 c.p.i., la traduzione in italiano del testo del predetto brevetto europeo;
    5. e) il brevetto è stato utilizzato per la realizzazione di un kit di produzione sul P.R.P., già distribuito da tempo sul territorio italiano;
    6. f) che dopo il rilascio del brevetto e la relativa commercializzazione, la società ricorrente, mediante alcuni suoi distributori, è venuta a conoscenza della produzione da parte della ALFA S.R.L. di un kit che utilizza un procedimento identico a quello oggetto di brevetto, distribuzione dalla stessa ALFA S.R.L. e delle altre resistenti di kit

    Tanto premesso, stante la sussistenza del fumus della cautela e del periculum in mora, da considerarsi quest’ ultimo in re ipsa, la ricorrente domandava all’ adito Tribunale” disporre: 1. nei confronti delle odierne resistenti, inaudita altera parte o, in subordine, previa convocazione delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 129 cod. propr. id., la descrizione, a mezzo di Ufficiali Giudiziari, in funzione delle rispettive competenze per territorio e con l’ assistenza di uno o piu’ nominandi periti per ciascuno di essi: dei dispositivi medici per la produzione di P.R.P., prodotti dalla ALFA S.R.L. e poi commercializzati dalla stessa, dalla …GROUP S.P.A., dalla GROUP LTD, dalla GAMMA S.R.L., dalla BETA S.R.L. e dalla …GROUP S.P.A., come meglio descritti in narrativa , nonche ‘ di ogni altro modello di dispositivo sostanzialmente uguale e/o equivalente per la preparazione di P.R.P. eventualmente commercializzato dalle resistenti, avendo specifico riguardo alla procedura d uso dagli stessi richiesta; nonche’della relativa documentazione tecnica (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, fogli illustrativi, schede prodotto, eventuali manuali e/o istruzioni d uso, presentazioni e/o illustrazioni delle procedure d uso e/o descrizioni  tecniche, dei dispositivi contestati); nonche ‘dei relativi materiali informativi e promozionali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, brochure, depliant, locandine, listini prezzi, cataloghi e/o presentazioni dei dispositivi contestati); nonche’ della relativa documentazione commerciale e contabile (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, ordini, documenti di trasporto, bolle di accompagnamento, registri IVA, lettere di offerte commerciali, eventuali report o documenti interni contenenti dati sui dispositivi prodotti e/o venduti, relativi ai dispositivi contestati); piu’ in generale di tutti gli elementi di prova concernenti le denunciate violazioni. 2. previa convocazione delle parti e all’ esito dell’ esecuzione della misura della descrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 129 e 131 cod. propr. ind.: il sequestro dei dispositivi descritti in narrativa o di ogni altro dispositivo per la produzione di P.R.P. uguale c/o sostanzialmente equivalente che richieda l’ utilizzo del metodo di cui al brevetto in tale sede azionato, nonché di tutti gli altri elementi di prova concernenti le denunciate violazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fogli illustrativi, documentazione tecnica, dépliant, brochure, materiale pubblicitario c/o informativo, fatture, ordini, documenti di trasporto, bolle di accompagnamento, documentazione contabile), che siano trovati in possesso o comunque nella disponibilità  delle odierne resistenti c/o di terzi, seppur non identificati in ricorso( ..omissis); 3. nei confronti delle odierne resistenti o dei terzi che ne siano proprietari o che ne abbiano comunque la disponibilità, ordine di ritiro dal commercio dei dispositivi descritti in narrativa (cfr. supra, 4) di ogni altro dispositivo per la produzione di P.R.P. uguale c/o sostanzialmente equivalente che richieda 1 utilizzo del metodo di cui al brevetto in tale sede azionato;4. nei confronti delle odierne resistenti, l’ inibitoria dalla prosecuzione e/o dalla ripresa delle condotte illecite descritte in narrativa, ed essenzialmente consistenti nella produzione e/o nella commercializzazione dei contestati dispositivi e/o di ogni altro dispositivo per la produzione di P.R.P. uguale e/o sostanzialmente equivalente, nonché di ogni ulteriore utilizzo non autorizzato del brevetto in tale sede azionato, con contestuale fissazione, ai sensi dell’ articolo 131, comma 2, cod. propr. ind. di una somma, nella misura di € 10.000,00 e/o di quella minore o maggior somma che sarà ritenuta da codesto Ill.mo Tribunale, dovuta per ogni violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell’ esecuzione del suddetto divieto; 4. previa convocazione delle parti e all’ esito dell’ esecuzione della misura della descrizione, ai sensi dell’ art. 126 cod. propr. ind., la pubblicazione dell’ intestazione e del dispositivo del provvedimento a cura della ricorrente e a spese delle resistenti, in solido tra loro, per tre volte, a caratteri doppi del normale, con i nomi delle parti, sui quotidiani Corriere della Sera, il Sole24ore, Repubblica, Italia Oggi.

    Con decreto emesso inaudita altera parte in data 20.03.2018 il Tribunale , ritenendo che la convocazione delle parti potesse pregiudicare l’attuazione della misura richiesta, disponeva la sola descrizione giudiziale dei dispositivi medici specificamente indicati nel ricorso o di altro modello uguale o equivalente per la preparazione del PRP , prodotto e/o commercializzato dalle resistenti , avuto riguardo al particolare procedimento utilizzato; di tutta  la  relativa documentazione tecnica; dei relativi materiali informativi e promozionali; della relativa documentazione commerciale e contabile riferita agli ultimi tre anni, autorizzando l’estrazione di eventuale copia e nominando ctu. la dott.ssa …, che in data 22 marzo 2018 rifiutava l’ incarico. In pari data si provvedeva alla nomina del nuovo CTU nella persona del dott. Massimo …, che non accettava l’incarico, sicchè in data 10 aprile 2018 la ricorrente depositava istanza di nomina di nuovo CTU e di differimento dei termini assegnati dal Tribunale per la notifica del ricorso ai resistenti. Con decreto del 17 aprile 2018, il Tribunale nominava quale nuovo CTU il dott. Vincenzo … e, con successivo decreto del 17 maggio 2017 differiva i termini per l’espletamento delle operazione, fissando udienza di comparizione per il giorno 11 settembre 2018 , assegnando a parte ricorrente termine fino al 20 agosto 2018 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.

    Nel procedimento si costituiva …GROUP SPA. ( d’ora in poi …GROUP SPA), la quale in via preliminare deduceva che il brevetto azionato dalla ricorrente e per cui si chiede la tutela, è stato oggetto di una procedura di opposizione da parte di … LTD data 27 .02.2017  ,  cui ha fatto seguito l’opposizione proposta dalla  stessa resistente in data 6.09.2017. Nell’ambito di tale procedura è stato emesso un parere preliminare dalla commissione ricorsi dell’Epo in cui sono state sollevate molteplici perplessità in merito alla validità del brevetto .

    Ciò posto , stante la pendenza dell’opposizione , la resistente domandava la sospensione del procedimento cautelare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art 295 cp.c. e 120 cpi e nel merito il rigetto della domanda cautelare , atteso che oggetto della tutela brevettuale è il procedimento per giungere alla formazione del

    P.R.P. della cui contraffazione alcuna prova viene fornita . Spiegava, inoltre, domanda volta ad accertare la nullità del brevetto azionato, mancando le rivendicazioni del brevetto del requisito di novità e di attività inventiva .

    Si costituivano nel procedimento ALFA S.R.L. ( d’ora in poi ALFA S.R.L.) e BETA S.R.L. ( d’ora in poi BETA S.R.L.) le quali contestavano i fatti posti a fondamento della domanda cautelare, chiedendone il rigetto perché infondata.

    Ed invero , secondo la difesa delle resistenti il brevetto azionato come rilevato dalla divisione di opposizione dell’EPO nel parere preliminare del 29.03.2018 è privo del requisito di novità e attività inventiva quanto : a) alla sequenza operativa in cui si articola il protocollo reclamato; b) alle sostanze utilizzate e quindi al relativo meccanismo fisico , c) ai parametri che lo caratterizzano, come risulta dalle pubblicazioni e dai brevetti anteriori alla domanda del sig. … .

    Tanto premesso, stante l’insussistenza del fumus e del periculum domandava il rigetto della domanda cautelare e la declaratoria di nullità del brevetto azionato.

    Si costituiva altresì in giudizio GAMMA SRL ( d’ora in poi GAMMA SRL) la quale contestava la fondatezza della domanda cautelare per insussistenza del fumus anche alla luce del parere preliminare emesso in sede di opposizione, stante la mancanza di novità e attività inventiva del brevetto, domandando in via preliminare la sospensione del procedimento e nel merito il rigetto.

    All’ udienza dell’11 settembre 2018 l’avv. …, per la ricorrente, a verbale rappresentava che le operazioni per la descrizione erano state completate solo nei confronti di ALFA S.R.L. e …GROUP LTD , sicchè rinunciava espressamente alla domanda di descrizione formulata nei confronti delle altre resistente, riservando ogni altra decisione in merito alle altre misure richieste e domandando un termine per poter replicare alle difese spiegate dalle parti costituite . Con ordinanza resa in udienza, questo il Tribunale , rilevando la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di …GROUP LTD e …ITALIA S.R.L. , ne dichiarava la contumacia , in quanto non costituite nel procedimento, e preso atto della rinuncia di parte ricorrente dichiarava l’estinzione del procedimento di descrizione nei limiti della rinuncia formulata dalla ricorrente , concedendo alle parti un termine per il deposito di eventuali memorie difensive e riservando ogni decisione sulle altre istanze  cautelari .

    Con memoria depositata in data 20.09.2018 la ricorrente , dando atto dell’avvenuta cessione del brevetto in favore della ricorrente , domandava l’accoglimento delle misure cautelare e il rigetto dell’istanza di sospensione .

    …GROUP S.P.A., ALFA S.R.L. e GAMMA S.R.L. depositavano nei termini assegnati memorie difensive insistendo nelle difese spiegate nelle rispettive comparse di costituzione.

    All’udienza del 13.10.2018 la ricorrente rinunciava a verbale a tutte le domande cautelari nei confronti di BETA S.R.L. con compensazione delle spese di lite su accordo delle parti; rinunciava a tutte le domande cautelari nei confronti di GAMMA S.R.L. subordinatamente alla compensazione delle spese, su cui non si era raggiunto ancora un accordo ; rinunciava a tutte le domande cautelari nei confronti di …ITALIA S.R.L., rimasta contumace; domandava la conferma della descrizione e insisteva su tutte le domande cautelari nei confronti di ALFA S.R.L. e …GROUP S.P.A. ed infine domandava la conferma della descrizione con rinuncia alle altre domande cautelari nei confronti di …GROUP LTD.

    Il Giudice su richiesta congiunta delle parti , essendo fissata l’udienza dinanzi all’EPO per il 20.11.2018 rinviava all’udienza del 13.12.2018, in cui  la difesa di  parte ricorrente a verbale confermava la rinuncia alle domande cautelari nei confronti di GAMMA S.R.L. rappresentando la permanenza di un contrasto tra le parti solo in merito al governo delle spese di lite e insistendo in tutte le istanze cautelari nei confronti di ALFA S.R.L., …GROUP S.P.A. e …GROUP LTD , e per quest’ultima limitatamente alla domanda di descrizione, rinunciando alle altre domande .

    Dopo ampia discussione , il Tribunale si riservava per la decisione .

    Ciò posto, in via preliminare va rigettata l’istanza sospensione del giudizio formulata dalle resistenti per la pendenza del procedimento di opposizione innanzi all’ EPO .

    Ed invero , al presente giudizio non puo’ trovare applicazione l’art 295 cp.i , atteso che il procedimento di concessione o revoca del titolo, rectius di opposizione, non è un procedimento giurisdizionale ma ha natura amministrativa e la decisione non è idonea ad acquisire l’efficacia di giudicato.

    Alle medesime conclusioni , è dato addivenire anche con riferimento  all’invocato art 120 cp.i , che prevede la sospensione dei giudizi di nullità e/o contraffazione promossi in pendenza del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo di privativa.

    Nella fattispecie in esame, infatti, si tratta di un procedimento cautelare,  che  per sua natura e caratteristiche (cognizione sommaria,  speditezza della decisione)  è insuscettibile di sospensione.

    Tale assunto sembra trovare inoltre conforto nell’art. 132 cpi che stabilisce che la pendenza del procedimento amministrativo non preclude la proposizione del procedimento cautelare.

    Stante la natura del presente giudizio, la pendenza del procedimento di opposizione dinanzi all’EPO , potrà rileverà in questa sede solo ai fini della valutazione del fumus della pretesa cautelare, ma non determinerà la sospensione del giudizio .

    Passando all’esame del merito delle domande spiegate dall’istante , mette conto rilevare che a seguito della rinuncia formulata rispettivamente al verbale dell’udienza dell’ 11.09.2018 e del 13.10.2018 dal difensore di parte ricorrente , cui risulta espressamente conferito tale potere dalla procura agli atti ( v. doc 1 all.to a fascicolo di parte ricorrente), va dichiarata cessata la materia del contendere , per carenza sopravvenuta di interesse ad agire e art. 100 cp.c. su tutte le domande cautelare spiegate nei confronti di BETA S.R.L. , GAMMA S.R.L. , …ITALIA S.R.L. , solo sulla domanda di descrizione giudiziale proposta nei confronti di …GROUP S.P.A. e su tutte le domande cautelari, ad eccezione della descrizione, proposta nei confronti di …GROUP LTD.

    Alcuna rilevanza assume la richiesta di conferma del decreto con cui è stata disposta la descrizione giudiziale nei confronti …GROUP S.P.A.  formulata  dal  difensore di parte ricorrente al verbale dell’udienza del 13.10.2018 , avendo il Tribunale, con ordinanza resa in data 11.09.2018 dichiarato l’estinzione del procedimento limitatamente a tale domanda sulla base della rinuncia formulata espressamente dalla ricorrente al verbale dell’udienza celebrata in pari data .

    Orbene, per ciò che concerne la domanda di descrizione giudiziale , come emerge dagli atti di causa , solo nei confronti di alcune resistenti le operazioni sono stante completate, sicchè avuto riguardo alla espressa rinuncia della ricorrente , di cui si è detto innanzi ,il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di descrizione, con conferma o revoca del decreto emesso inaudita altera parte solo nei confronti di …GROUP LTD e ALFA S.RL.

    Delimitato, pertanto, l’ambito del petitum, con  riferimento  alla  descrizione disposta nei confronti ALFA S.R.L. e …GROUP LTD  va dichiarata l’inefficacia di tale misura, in quanto eseguita dopo il decorso del termine prescritto dall’art 675 cp.c.

    Ed invero, l’art 130 , 2 comma cpi , statuisce infatti : “ decorso il termine di cui all’art. 675 codice procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizioni e di sequestro già iniziate , ma non possono esser iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al Giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione e sequestro nel corso del procedimento ” .

    L’art 675 cp,c cui rinvia la norma de qua fissa il termine  di 30 gg  in cui  deve  essere eseguito il sequestro, pena l’ inefficacia della misura.

    Nella fattispecie in esame la descrizione è stata disposta con decreto pronunciato in data 30.05.2018 , mentre le descrizione è stata eseguita, come risulta dal verbale redatto dall’ufficiale giudiziale , in data 12.07.2018 e dunque oltre il termine di gg 30.

    Vanno , infine, rigettate  , in quanto  infondate,  le altre  domande cautelari  proposte nei confronti di ALFA S.R.L. e …GROUP S.P.A. e specificamente indicate nel ricorso .

    Ed invero, l’intervenuta declaratoria di inefficacia della misura della descrizione, volta a reperire elementi di prova della lamentata contraffazione, la pendenza del procedimento di opposizione dinanzi alla Commissione ricorso  dell’’EPO promosso da …LTD e …GROUP S.P.A., il parere della Divisione dell’EPO del 29.03.2018 ( v. doc. 4 del fascicolo di …GROUP S.P.A. ), portano questo Tribunale a ritenere infondate tutte le altre domande cautelari .

    Posto che l’ambito e l’oggetto della tutela discendente da  un  brevetto  si  determina, in ossequio al disposto di cui all’art 52 cpi , in base alla rivendicazione , che nel caso de quo riguarda “ il procedimento di composizione di cellule  isolate ottenibile mediante un procedimento per la preparazione di una composizione di cellule” comprendente tre diversi passaggi specificamente indicati ( v. doc. 11 del fascicolo di parte ricorrente ) , i dubbi espressi dalla Divisione dell’EPO circa la carenza di novità e altezza inventiva del procedimento, la copiosa documentazione prodotta dalle resistente in giudizio ed infine le domande volte ad accertare la nullità spiegate dalle resistenti, portano, sulla base di una cognizione sommaria, che è d’uopo in questa fase , a superare la presunzione di validità che discende dal brevetto europeo, ( che viene rilasciato dopo un lunga  e approfondita fase di  ricerca dell’Epo) e a ritenere, insussistente il fumus su cui si fonda la pretesa cautelare .

    In conclusione , il Tribunale alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato revoca il decreto emesso in data 30.03.2018 e rigetta tutte le domande cautelari su cui non è stata formulata espressa rinuncia dalla ricorrente.

    Quanto al governo delle spese di lite , stante l’esito del giudizio cosi’ si dispone:

    –              Nei rapporti tra la ricorrente e BETA S.R.L. , essendo cessata la materia del contendere anche sulle spese , vanno interamente compensate tra le parti ;

    –              nei rapporti tra la ricorrente e GAMMA S.R.L., essendo cessata la materia del contendere sulle domande cautelari, ma permanendo il contrasto tra le parti in merito al governo delle spese, in ossequio al principio di “soccombenza virtuale” , avuto riguardo anche all’esito del giudizio, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate in dispositivo secondo tariffa vigente ; 3. nei rapporti tra la ricorrente e …ITALIA S.R.L., stante la cessazione della materia del contendere e la contumacia della resistente , nulla va liquidato per spese ; 4. nei rapporti tra la ricorrente e ALFA S.R.L.e ricorrente e ..GROUP S.P.A. , stante l’esito del giudizio, le spese vanno poste interamente a carico di parte ricorrente e liquidate in dispositivo secondo tariffa vigente ; 5. nei rapporti tra la ricorrente e …GROUP LTD , stante l’esito del giudizio e la contumacia della resistente nulla va liquidato per spese.

    P.Q.M.

    Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, pronunziando sul ricorso cautelare in oggetto, letti gli artt. 129, 130 e 131 c.p.i. così decide:

    –              dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande cautelari proposte nei confronti di BETA SRL, GAMMA SRL e … ITALIA SRL ;

    –              dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di descrizione giudiziale nei confronti di …ITALIA SRL ;

    –              dichiara cessata la materia del contendere su tutte le domande cautelari ad eccezione della domanda di descrizione nei confronti di … GROUP LTD ;

    –              revoca il decreto emesso in data 20.03.2018 con cui è stata disposta la descrizione giudiziale ;

    –              rigetta tutte le altre domande cautelare ;

    –              compensa interamente le spese di lite tra la ricorrente e BETA S.R.L.;

    –              condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di GAMMA SRL. le liquida in  euro  5600,00  per  compensi , oltre iva e cp.a e rimborso spese ex art 2 DM 55/14

    –              condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ALFA SRL. in euro 5600,00 per compensi , oltre iva e cp.a e rimborso spese ex art 2  DM 55/14 oltre compenso ctu da liquidarsi con separato decreto ;

    –              condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di …GROUP SRL. in euro 5600,00 per compensi , oltre iva e cp.a e rimborso spese ex art 2 DM 55/14;

    –              nulla si liquida per spese in favore di … Italia Srl. e …GROUP LTD;

    Si comunichi

    Napoli, 6.01.2019

    IL GIUDICE DESIGNATO

    Dott.ssa Maria Tuccillo

     

     

     

     

     

     

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