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Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, sentenza 13 gennaio 2021 n. 277

    Azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare – Risarcimento del danno – Scindibilità dei capi e passaggio in giudicato della sentenza penale – Comunicabilità degli effetti del giudicato penale: esclusione – Prescrizione dell’azione risarcitoria ed effetto interruttivo dell’azione revocatoria

    Non può affermarsi nell’ordinamento processuale l’inscindibilità dei capi della sentenza penale, atteso che la rinuncia parziale dei motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza successivamente impugnata, sia pur limitatamente ai capi oggetto di rinuncia.

    Pertanto, qualora uno dei due amministratori abbia impugnato in sede penale esclusivamente la rideterminazione della pena accessoria, il capo relativo alla sua responsabilità – rilevante ai fini del risarcimento del danno – è travolto dal giudicato, e da tale momento riprende a decorrere il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria.

    Non sussiste alcun effetto del giudicato penale da comunicare agli imputati acquiescenti, ai sensi dell’art. 1310 c.c., allorquando l’azione risarcitoria risulti prescritta per l’imputato che ha impugnato la sentenza penale.

    La prescrizione del diritto al risarcimento del danno è interrotta per effetto del giudizio penale, dacché l’inefficacia, ai fini interruttivi, dell’introduzione del giudizio per revocatoria impedisce il sorgere dell’ulteriore effetto sospensivo di cui all’art. 2945 co. 2 c.c. Ciò in quanto nel periodo di permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, ex art. 2945 co. 2 c.c., sono privi di autonomo effetto gli altri fatti astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione o quelli che ne spostino il termine iniziale.

    Deve, dunque, affermarsi che l’effetto interruttivo/conservativo, prodottosi con la costituzione di parte civile della curatela nel processo penale, consuma per quest’ultima, in costanza di tale processo, la possibilità di ripetere in maniera utile tale manifestazione di volontà anche in altro contesto processuale nei confronti dei medesimi soggetti e per il medesimo diritto.

    Massima a cura dell’avv. Gloria Valeria Ventura e dell’avv. Giancarlo Borriello

     

     

    Sentenza n. 277/2021                                                                                                                 R.G. n. 5631/2018

    TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

    Sezione specializzata in materia di impresa

    Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:

    dott. Dario          Raffone,              Presidente, rel.

    dott. Caterina   di Martino,         Giudice

    dott. Adriano    Del Bene             Giudice,

    riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente sentenza nella causa contenziosa

    TRA

    FALLIMENTO …., (p.iva….), col patrocinio dell’avvocato …. (OMISSIS) con studio in Salerno alla Via ….

    attore

    E

    P.F.  (OMISSIS)  e  Z.F. (OMISSIS) col patrocinio degli avvocati …., (OMISSIS), …. (OMISSIS) e …. (OMISSIS)

    tutti domiciliati in Napoli, alla Via …, presso lo studio dell’avvocato ….

    convenuti

    avente ad           oggetto:              Azione  di            responsabilità   contro  gli           organi amministrativi e di controllo, etc.

    Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza di precisazioni e memorie in atti.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il Fallimento … (dichiarato con sentenza del Tribunale di Salerno n. …) ha evocato in giudizio i sigg. F.P. e A.Z. quali amministratori della società fallita per rispondere di atti di mala gestio in citazione meglio indicati.

    Con tale citazione, è stata richiesta la condanna dei convenuti a pagare le somme di

    1. a) €10.820.961,02 per condotte di peculato e di bancarotta fallimentare;
    2. b) €7.114.363,92 per obbligazioni assunte nell’attività caratteristica in un ambito temporale in cui, per le perdite accumulate, la società doveva essere posta in liquidazione;
    3. c) €530.431,19 per distrazioni di attivi dalle casse sociali in favore dei predetti convenuti.

    I convenuti si sono regolarmente costituiti contestando ogni avversa deduzione e richiesta. Nelle relative difese è stata, fra le altre, sollevata eccezione di prescrizione. Tale eccezione ha dato luogo ad un articolato dibattito processuale che, per la complessità e la conseguente difficoltà indotte dall’altrettanto complessa vicenda correlata al processo penale che ha visto imputati i convenuti (e in cui la Curatela ha svolto azione civile), ha motivato l’Istruttore a rimettere le parti innanzi al Collegio per la risoluzione di tale questione, idonea a definire il giudizio se delibata in senso favorevole alle prospettazioni della Difesa dei convenuti.

    Al fine di una più chiara illustrazione del tema proposto al Collegio si deve iniziare col ricordare che la società …. si rese, nel 1989, assegnataria dell’appalto per la riscossione delle imposte all’interno della Provincia di … (ambito B).

    Nel 1993, dopo meno di 4 anni dall’inizio dell’attività, la società veniva dichiarata decaduta dal Ministero delle Finanze alla luce del mancato versamento, alle scadenze previste, dei ratei di anticipazioni sui ruoli.

    Per effetto di tale provvedimento e delle conseguenti esecuzioni forzate, la società, posta in liquidazione il 30.6.1993, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di … il 25.11.1996.

    A seguito dell’apertura del concorso, si avviava anche la relativa azione penale per i reati di peculato e di bancarotta ascritti agli odierni convenuti e ad altri amministratori, non convenuti, questi ultimi, nel presente giudizio. Il relativo procedimento si concludeva, per alcuni (tra cui l’odierno convenuto Z.A.) con la sentenza della Corte di Appello di …. di seguito meglio indicata e, per il convenuto P.F., con la sentenza di Cassazione n. …./2008.

    Per quel che in questa sede rileva, deve ritenersi accertata la responsabilità penale degli odierni convenuti e, in particolare, deve ritenersi fondato il diritto al risarcimento del danno in favore della Curatela Fallimentare, costituitasi nel procedimento di primo grado e terminato con la pronunzia del Tribunale penale di … n….dell’11.5.2004 che tale condanna ha rilasciato. Condanna non emendata, per tale aspetto civile, nei successivi gradi di giudizio.

    Risulta ancora una volta opportuno ricordare che, in questa sede, si discute solo se, a fronte del costituito diritto al risarcimento, sia intervenuto un fatto modificativo (la prescrizione) tale da pregiudicarne l’effettiva soddisfazione.

    Avvicinandoci al tema in esame, giova anche ricordare che:

    1. a) lo Z. non ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d’Appello di … n. … ed emessa il 24.5.2007 che ha ritenuto la sua colpevolezza;
    2. b) il P. ha concordato la pena in Corte d’Appello attraverso l’istituto di cui all’art. 599 cpp (c.d. patteggiamento allargato) ed è ricorso successivamente, in Cassazione, per emendare la sola pena accessoria emessa in modo non conforme alla legge. Impugnazione che ha visto l’accoglimento del ricorso con riferimento a tale specifico capo della sentenza di appello.

    Premesso che il presente giudizio è stato introdotto in data 16.2.2018, il Fallimento attore sostiene di aver validamente interrotto la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c. atteso che il dies a quo decorrerebbe dalla definitiva conclusione della vicenda penale avvenuta solo con la pronunzia di legittimità n….depositata il 30.4.2008.

    Da ciò l’attore inferisce anche che la valida interruzione della prescrizione nei confronti del convenuto P. sarebbe opponibile anche al convenuto Z., acquiescente rispetto alla previa sentenza di condanna della Corte d’Appello. E ciò per effetto della previsione contenuta nell’art. 1310 c.c. che stabilisce la comunicazione degli atti interruttivi, avvenuti nei confronti di un debitore, anche nella sfera degli altri condebitori solidali.

    La Difesa dei convenuti ha risposto a tale assunto con articolate e diffuse argomentazioni come rassegnate nelle memorie in atti.

    Tanto premesso, va rilevato come le deduzioni del Fallimento non possono trovare condivisione. Esse, invero, si basano su di una pretesa inscindibilità dei capi della sentenza penale che non ha diritto di cittadinanza nel codice di rito vigente.

    Invero, deve ricordarsi che il giudice del diritto ha avuto modo di chiarire più volte che la rinuncia parziale dei motivi di appello (e la ratio del c.d. patteggiamento allargato in sede di gravame ha precipuamente tale effetto in vista di una più celere definizione del giudizio) determina il passaggio in giudicato della sentenza successivamente impugnata, sia pur limitatamente ai capi oggetto di rinuncia (ex multis, Cass. 9857/2015 nonché 46053/2012).

    Ora, tenuto presente che, per quanto in questa sede rileva, l’impugnazione di legittimità proposta dal P. aveva per oggetto solo la rideterminazione della pena accessoria, laddove, con riferimento alla responsabilità rilevante ai fini del risarcimento, la responsabilità del P. è stata definitivamente accertata con a sentenza …/2007 della Corte d’Appello di …, ne discende che, con riferimento a tale convenuto, l’azione introdotta nel presente giudizio deve ritenersi prescritta.

    Ciò con riferimento agli effetti del giudicato penale che molto ha affaticato le contrapposte Difese. La conclusione appena riferita esime il Collegio  dal prendere posizione sulla comunicabilità degli effetti del giudicato penale allo Z. ai sensi dell’art.1310 c.c. per l’evidente insussistenza di alcun effetto da comunicare. E ciò non senza omettere di ricordare, alla stregua del piano dettato dell’art. 587 cpp, che la comunicazione agli imputati acquiescenti degli effetti dell’impugnazione da parte di altro imputato può configurarsi solo ove la stessa abbia per oggetto motivi non riferibili esclusivamente alla persona dell’impugnante.

    Deve ora affrontarsi la posizione del convenuto Z. A. con riferimento alla sostenuta interruzione della prescrizione derivante dall’aver il Fallimento introdotto diversa ma connessa azione di inefficacia per atti di dismissione del patrimonio effettuati da tale convenuto.

    A tale ultimo riguardo, giova ricordare che l’odierno attore ha introdotto, nei confronti dello Z., azione revocatoria con citazione notificata in data 11.11.2002. Tale giudizio è stato definito con la sentenza n….resa in data 8.4.2010 dal Tribunale civile di … , in giudicato dallo scadere del relativo termine di impugnazione non essendo stata gravata da appello.

    Richiamata una giurisprudenza di legittimità circa la valenza dell’atto introduttivo di un giudizio connesso ai fini dell’interruzione della prescrizione (nel caso presente, azione revocatoria instaurata prima o in corso di giudizio di responsabilità per fatti di mala gestio), l’assunto dell’attore riposa sul fatto che l’effetto interruttivo si accompagnerebbe all’effetto sospensivo per tutta la durata del procedimento.

    In sintesi, l’effetto interruttivo/sospensivo del giudizio di inefficacia si propagherebbe anche al diverso diritto al risarcimento correlato all’azione di responsabilità, indipendentemente dall’introduzione di quest’ultimo. Diritto, quindi, che, durante tutta la durata del giudizio revocatorio, non vedrebbe correre la sua prescrizione.

    Tale tesi trova il conforto di una nota sentenza di legittimità (Cass. 18.1.2011, n.1084, in Foro It.,2011, I, 2423) in cui è, a chiare lettere, affermato il principio in questione con la precisazione che tale effetto interruttivo/sospensivo costituisce manifestazione tacita ancorché non equivoca di volontà attivamente protesa alla realizzazione anche dell’altro diritto.

    Tale riconosciuta volontà attiva consente di giungere alla conclusione, ancorché data per scontata dalla sentenza in esame, dell’applicabilità della sospensione ex art. 2953 c.c. al diverso giudizio rispetto a quello introdotto. E risulta evidente, dalla lettura di tale arresto, che l’effetto sospensivo non si può atteggiare diversamente (per quanto in questa vicenda rileva) da quello meramente interruttivo.

    Con tale pronuncia, la S.C. si pone dichiaratamente in contrasto con precedente conclusione del medesimo giudice (sentenza n.6570 del 2005) che aveva diversamente opinato sostenendo la non comunicabilità degli effetti interruttivi tra diritti e giudizi diversi ancorché connessi.

    Orbene, e conclusivamente su tale aspetto, ritiene il Collegio che il principio dell’effetto congiuntamente interruttivo/sospensivo derivante dalla diversa ma connessa azione introdotta abbia condivisibile fondamento nella ratio ultima dell’istituto della prescrizione la cui natura ultima sembra (il condizionale è d’obbligo attese le numerose incertezze e divaricazioni presenti nel relativo dibattito scientifico) il disfavore verso situazioni giuridiche la cui stabilità appaia senza un orizzonte temporale adeguatamente certo. E ciò perché assegna un valore univocamente significativo ad un evento connesso (il giudizio di inefficacia) ma diverso dal credito risarcitorio.

    La Difesa dei convenuti ha obiettato, a fronte di tale ricostruzione, che, nel caso di specie vi sia un vizio genetico che colpisce in radice la possibilità di configurare l’effetto interruttivo di cui si discute.

    Tale vizio dipenderebbe dal fatto che, al momento dell’introduzione dell’azione revocatoria del Fallimento contro lo Z., la prescrizione del diritto al risarcimento era già interrotta e sospesa per effetto della costituzione di parte civile dello stesso nel giudizio penale sopra ricordato.

    In sostanza, le vicende del giudizio revocatorio, per quel che qui interessa, non sarebbero in grado di spiegare alcun effetto su di un diritto già assicurato alla (futura) soddisfazione per l’effetto interruttivo, e in questo caso senza dubbio anche sospensivo, correlato allo svolgimento del giudizio penale in cui il Fallimento attore aveva spiegato azione civile risarcitoria.

    A sostegno di quanto precede, i convenuti hanno richiamato alcune pronunzie di legittimità (Cass.27.10.2015, n.21812 e 9.1.1992, n.154).

    In particolare nell’arresto più risalente è dato di leggere, esplicitamente, che “nel periodo di permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale ai sensi del 2º comma, art. 2945 c.c., sono privi di autonomo effetto gli altri fatti astrattamente idonei ad interrompere la prescrizione o quelli che ne spostino il termine iniziale, quale, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito rilevante anche penalmente, il decreto di amnistia del reato (art. 2947, 3º comma, c.c.) intervenuto in pendenza del giudizio civile”.

    Ad avviso del Collegio, tale orientamento merita condivisione ancorché la sua apoditticità non spieghi sufficientemente perché la Corte giunga a tale approdo ermeneutico.

    Partendo dalla conclusione a cui giunge tale arresto, può affermarsi, in estrema sintesi, che non sembra possibile interrompere qualcosa che sia  già interrotto. La spiegazione di ciò, in realtà agevole, dipende dalla natura dell’atto interruttivo che, pur correlato alla volontà del manifestante, è atto giuridico in senso stretto che, una volta posto in essere, induce conseguenze non più soggette ad effetti diversi da quelli inderogabilmente previsti dalla legge. La natura non negoziale di tale atto non consente di ipotizzare il suo intero rifluire nella volontà del creditore che non può, a sua discrezione, disporre di tali termini. La prescrizione del diritto al risarcimento era già interrotta per effetto del giudizio penale in corso al momento dell’instaurazione del giudizio di inefficacia. E quando quest’ultimo si è concluso residuavano al Fallimento ulteriori sette anni per introdurre l’azione di quantificazione del danno in sede civile in forza del dettato di cui all’art.2953 c.c.

    Sette anni inspiegabilmente trascorsi a fronte dei quali nessuna seria considerazione può riservarsi alle affermazioni dall’attore circa la difficoltà di individuare il danno e il desiderio di non gravare i convenuti di pretese dall’eccessivo ammontare, come alquanto sorprendentemente dallo stesso dedotto.

    Inoltre, a maggior ragione, l’inefficacia, ai fini interruttivi, dell’introduzione del giudizio per revocatoria sopra ricordato impedisce anche il sorgere dell’ulteriore effetto sospensivo di cui all’art.2945, c.2°, c.c. Di conseguenza, è impensabile che, formatosi, nel 2007, il giudicato penale, tale effetto possa utilmente protrarsi fino al giudicato, formatosi nel 2010, della sentenza che ha definito il giudizio revocatorio.

    Da ciò consegue l’ultroneità di ogni discorso circa la comunicabilità dell’invocato ma disconosciuto effetto interruttivo/sospensivo derivante dall’introduzione del ricordato giudizio di inefficacia nei confronti dello Z. anche verso il P., condebitore solidale del primo.

    In conclusione, deve affermarsi che l’effetto interruttivo/conservativo (indiscutibile), prodottosi con la costituzione di parte civile nel processo penale, ha consumato, per il Fallimento, in costanza di tale processo, la possibilità di ripetere in maniera utile, e per questo fine, tale manifestazione di volontà anche in altro contesto processuale nei confronti dei medesimi soggetti e per il medesimo diritto.

    Per tutto quanto precede deve concludersi per l’inesigibilità delle richieste del Fallimento attore il cui diritto risarcitorio, nascente dalla riferita sentenza del Tribunale penale di …, deve ritenersi ormai del tutto prescritto.

    Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore dichiarato in domanda. le stesse però possono essere compensate nella misura della metà per effetto delle indiscutibile incertezza relativa alle complesse questioni giuridiche come in parte motiva narrate.

    P.Q.M.

    il Tribunale, nella composizione sopra indicata, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Fallimento …. contro P. F. e Z. A., ogni diversa ed ulteriore istanza, richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:

    1. a) rigetta la domanda;
    2. b) condanna il Fallimento …. a pagare le spese di giudizio liquidate in €70.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. Importi esigibili per la metà per effetto della ritenuta compensazione.

    Cosi deciso il 4.1.2021

     

    Il Presidente estensore

    dott. Dario Raffone

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