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VOLUME TECNICO E VANO ASCENSORE

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – sentenza 8 giugno 2016, n. 2902

    Volume tecnico e vano ascensore

    Gli impianti tecnici, e i contenitori degli stessi, sono sottratti al divieto di accertamento della compatibilità paesaggistica stabilito per i nuovi volumi, stante la funzione strettamente servente e strumentale degli impianti stessi, in quanto non utilmente collocabili all’interno della esistente volumetria del fabbricato e destinati ad arrecare una utilità funzionale all’edificio principale.

    La nozione di impianti tecnici va quindi rigorosamente ricostruita tenendo conto della natura strettamente necessaria degli stessi e della loro attitudine a costituire un accessorio esclusivamente tecnico dell’immobile principale, che non possa essere allocato all’interno della volumetria assentita.


    N. 02902/2016 REG.PROV.COLL.

    N. 00586/2010 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 586 del 2010, proposto da:
    S. Amministratore Unico dell’Hotel …., rappresentato e difeso dall’avv. .., con domicilio eletto presso …. in Napoli, Via … N….;

    contro

    Comune di ….. in Persona del Sindaco p.t., non costituito;
    Ministero ….., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio per legge presso la stessa in Napoli, in Via Diaz 11;

    per l’annullamento

    del provvedimento prot.n. 0022613 del 29/10/2009 emesso dal Responsabile dei Servizi Tecnici ed Urbanistica del Comune di …., avente ad oggetto: “pratica edilizia n. 37/08 – permesso a costruire in sanatoria in ditta S. – comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. 241/90) dell’ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle opere realizzate in assenza di titolo autorizzativo e contestuale preavviso di rilascio del cambio di destinazione d’uso in via …. n. ….”; di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero ….;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 il Consigliere Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1.1. Con il ricorso in epigrafe depositato il 2.2.2010 il ricorrente, in proprio e quale amministratore unico dell’Hotel … s.r.l., impugna il provvedimento n. 22613 del 29.10.2009 con cui il responsabile del competente servizio del Comune di …, sulla scorta della nota della Soprintendenza di … del 19.11.2008, prot. 24665, parimenti impugnata, ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativamente a talune opere ritenute integranti il divieto di accertamento della compatibilità paesaggistica in forza dell’art. 167, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004, nella specie consistenti in un vano extra corsa dell’ascensore inglobato in un torrino scala posto al di sopra della copertura a tetto inclinato dell’edificio.

    Tale opera faceva parte di un più ampio insieme di interventi che sono stati invece assentiti con il provvedimento all’esame, lesivo e quindi gravato solo relativamente alla denegata sanatoria del predetto vano extracorsa dell’ascensore.

    1.2.Il Ministero … depositava a mezzo dell’Avvocatura di Stato, il parere impugnato nonché degli atti all’evidenza non pertinenti, riferiti ad altro procedimento involgente altro soggetto ed il Comune di ….

    L’organo statale si costituiva successivamente, con memoria difensiva depositata il4.3.2016.

    Il ricorrente produceva memoria per il merito il 23.2.2016.

    Non si costituiva il Comune di ….

    Alla pubblica Udienza del 5 aprile 2016 sulle conclusioni delle parti la causa è stata ritenuta in decisione.

    2.1.Premette nella narrativa in fatto e nell’introduzione del primo motivo il ricorrente che il torrino scale oggetto dell’impugnato diniego di accertamento di conformità per effetto del negativo parere della Soprintendenza e posto al di sopra della copertura a tetto inclinato dell’edificio, è stato realizzato per alloggiarvi la fine corsa dell’ascensore e fuoriesce di soli 70 cm. dal colmo del tetto e deriva dall’esigenza di allocare all’interno della scala un ascensore che richiede, per poter essere in funzione, un’altezza maggiore appunto di soli 70 cm. rispetto alla falda inclinata del tetto.

    Senza dunque tale tratto finale (c.d. fine corsa, ovvero extracorsa dell’ascensore) l’impianto non può funzionare.

    Allega l’esponente che già la Circolare del Ministero L.P. n. 2474 del 31.3.1973 dispone che “sono da considerarsi volumi tecnici quelli strettamente necessari per contenere…l’extra corsa degli ascensori”, al pari dell’art. 5 delle NTA comunali.

    La indiscutibile qualificazione di volume tecnico del vano in questione, per il ricorrente esclude qualsiasi rilevanza paesaggistica ai sensi dell’art. 164, comma 4, lett. a del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 rendendo assentibile l’autorizzazione in sanatoria.

    Invoca al riguardo la giurisprudenza del Tribunale (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 3.4.2009, n. 1748 ) che ha sancito l’illegittimità dell’operato della soprintendenza confermando che i volumi quali quello di specie sono sicuramente suscettibili di accertamento della compatibilità paesaggistica.

    2.2. Il motivo è fondato, al lume di una lettura delle norme adeguata e ritagliata sulla peculiarità della fattispecie controversa.

    Non ignora il collegio l’orientamento del Tribunale, confortato da Consiglio di Stato, Sez.VI, n. 151/2014 e Consiglio di Stato, Sez.VI, 5932/2014 che ha confermato la sentenza di questo T.A.R. n. 1748/2009 invocata dal deducente.

    Orbene, la giurisprudenza del Tribunale, ha già affermato il principio per il quale la stessa ratio che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile, induce ugualmente ad escludere gli stessi dal divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, 15.12.2010, n. 27380; ID, n. 1748/2009; più di recente, T.A.R. Sardegna, Sez. II, 7.3.2012, n. 249).

    Rileva al riguardo l’art. 167, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004, a norma del quale l’autorità competente accerta la compatibilità paesaggistica “per i lavori realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano comportato creazione di superfici utili o di volumi”.

    Orbene, il Tribunale ha ritenuto di accreditare dell’inciso “o di volumi”, un’interpretazione risolventesi in un’endiadi, espressione di un concetto unitario, per cui anche i volumi e non solo le superfici, soggiacciono al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria solo se sono utili, di talché quelli non utili, ossia i volumi tecnici, sfuggono dal divieto de quo (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII, n. 27380/2010).

    Più in particolare, secondo T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 1 settembre 2011 n. 4267, « l’interpretazione teleologica induce a ritenere che — nonostante l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” nella frase “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”— il duplice riferimento alle nuove superfici utili e ai nuovi volumi costituisca un’endiadi, ossia una modalità di esprimere un concetto unitario con due termini coordinati “ Negli stessi termini T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 1 settembre 2011 n. 4263; Id., 3 aprile 2009 n. 1748

    Deve peraltro doverosamente darsi atto che più di recente la giurisprudenza, anche d’appello, ha espresso un’esegesi più rigorosa dell’art. 167, co.4, lett a) del d.lgs. n. 42/2004 ritenendo ostativa all’accertamento di compatibilità paesaggistica la creazione di nuovi volumi ancorché non utili.

    Si è di recente statuito infatti che “ Il vigente art. 167, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura (anche ’interrati’). Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015 n. 3289 ).

    Tale decisione ha riformato T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 6827/2009.

    Anche la giurisprudenza di prime cure aveva già enunciato la medesima esegesi affermando che “La giurisprudenza nazionale è pacifica nel ritenere che l’art. 167 comma 4 lett. a) d.lg. n. 42 del 2004 preclude l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, e quindi anche la sanatoria edilizia che presuppone l’avvenuto rilascio del titolo paesaggistico, per abusi edilizi concretanti nuova superficie utile o nuovo volume realizzato, senza che sia necessario, ai fini dell’assentibilità, valutarne in concreto la compatibilità paesaggistica mediante un giudizio tecnico-discrezionale” (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I , 10 aprile 2013 n. 802 ).

    2.3. Segnala peraltro il Collegio che larga parte della giurisprudenza si è mossa nel solco dell’orientamento secondo cui è possibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 comma 4, lett. a) nel caso di volumi tecnici (cfr. T.A.R. Campania – Napoli Sez. VII 10/5/2012 n. 2173; T.A.R. Emilia Romagna-Parma, 15/9/2010 n. 435; T.A.R. Lombardia -Milano, Sez. IV, 5/3/09 n. 1762)

    Secondo quest’orientamento, infatti, i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono e che riposano sostanzialmente nelle loro ridotte dimensioni e nella loro funzione accessoria e servente la res principalis, sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale e, come tali, sono ininfluenti ai fini del calcolo degli indici di edificabilità.

    Anche il T.A.R. Lazio ha espresso suggerita lo stesso avviso sancendo che “È possibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 lett. a), d.lg. n. 42 del 2004 nel caso di volumi tecnici” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 15 luglio 2013 n. 6997) .

    Del pari il Consiglio di Stato si è espresso nel medesimo senso con specifico e pertinente riguardo ai vani ascensore, con pronuncia dunque calzante alla fattispecie per cui è causa.

    Confermando T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 25.5.2010 n. 8748 che aveva riconosciuto natura di volume tecnico a un vano siffatto, il Consiglio ha chiaramente anche escluso che un volume tecnico sia idoneo ad impattare il territorio e l’ambiente.

    Ha infatti precisato che “Occorre osservare che la nozione di ‘volume tecnico’, non computabile nella volumetria ai fini in questione, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere — e sempre in difetto dell’alternativa — quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo”(Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 marzo 2014 n. 1512) .

    Opzione ribadita dal giudice d’appello che confermando la sentenza della VII Sezione del Tribunale n. 1748 del 2009 invocata dal ricorrente, ha riaffermato che “La nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria, corrisponde a un’opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata a solo contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica circoscritta, impianti serventi di una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima. In sostanza, si tratta di impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che non possono essere in alcun modo ubicati all’interno di questa, come possono essere — e sempre in difetto dell’alternativa — quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore e simili, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo” (Consiglio di Stato sez. VI , 1 dicembre 2014 n. 5932).

    In altro precedente la medesima Sezione del Consiglio aveva enunciato il principio opposto, sancendo l’indifferenza della natura del volume edilizio nel giudizio di compatibilità paesaggistica, ritenuto da escludere ogni qualvolta sia stato creato nuovo volume, utile o tecnico che sia: “È “ius receptum” il principio onde la natura del volume edilizio realizzato, sia o meno qualificabile come volume tecnico, non rileva sul giudizio di compatibilità paesaggistica ex post delle opere, essendo in radice precluse autorizzazioni postume per le opere abusive che abbiano comportato la realizzazione di nuovi volumi” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2013 n. 4257 ).

    3.1. Ritiene la Sezione che a fronte del delineato contrasto giurisprudenziale la soluzione possa essere individuata nell’affermare che gli impianti tecnici, e i contenitori degli stessi, sono sottratti al divieto di accertamento della compatibilità paesaggistica stabilito per i nuovi volumi, stante la funzione strettamente servente e strumentale degli impianti stessi, in quanto non utilmente collocabili all’interno della esistente volumetria del fabbricato e destinati ad arrecare una utilità funzionale all’edificio principale.

    La nozione di impianti tecnici va quindi rigorosamente ricostruita tenendo conto della natura strettamente necessaria degli stessi e della loro attitudine a costituire un accessorio esclusivamente tecnico dell’immobile principale, che non possa essere allocato all’interno della volumetria assentita.

    Calando dunque nella fattispecie al vaglio della Sezione quest’ultimo principio, risulta rafforzato il convincimento in ordine all’illegittimità dell’impugnato diniego ove si rifletta alla natura di impianto tecnico dell’ascensore per cui è causa e del relativo vano extra corsa nonché alla minima o anche solo trascurabile incidenza del piccolo volume creato dalla ricorrente, consistente in una sporgenza di soli 70 cm (dato non contestato da controparte) sulla falda del tetto di un edificio multipiano, ossia in definitiva in un piccolo corpo di fabbrica che determina una modificazione dell’aspetto esteriore dell’immobile complessivo, scarsamente ovvero totalmente non percepibile.

    Discende quindi dalle considerazioni finora volte la fondatezza del primo motivo di ricorso che va pertanto accolto.

    3.1. Da quanto argomentato consegue anche la fondatezza del terzo motivo di ricorso, con il quale il deducente si duole che la P.A. e in particolare la soprintendenza di Napoli abbia del tutto omesso di specificare quali fossero le ragioni assunte a base del negativo parere pronunciato, essendosi limita ad affermare che “le opere hanno comportato la realizzazione di un torrino scala e che pertanto si è determinato un incremento delle volumetrie esistenti”.

    Rimarca per contro il Collegio che la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato la necessità di una adeguata motivazione del parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, avendo precisato che “Nell’adozione del suddetto parere, la Soprintendenza esercita valutazioni che sono espressione di discrezionalità tecnica, soggetta comunque al sindacato del g.a., seppure nei ristretti limiti del difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto, in altri termini sotto il profilo dell’eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. Il parere negativo della Soprintendenza deve, infatti, essere supportato dalla circostanziata dimostrazione della valutazione dei relativi elementi fattuali a sostegno, per cui la sanatoria dell’opera vincolata comprometterebbe irrimediabilmente, e in rilevante misura, gli interessi che il vincolo mira a tutelare, dovendo essere esplicitato per quale ragione, materiale e specifica, le opere per le quali si sta chiedendo la sanatoria siano incompatibili con il vincolo” (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 27 gennaio 2015 n. 303 ).

    Motivazione richiesta anche in caso di parere favorevole: “L’accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere rilasciato unitamente ad una congrua motivazione, che descriva i criteri e le regole seguite per ritenere la compatibilità o meno dell’opera con il vincolo imposto sull’area” (T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 maggio 2010 n. 2584 ).

    Ne consegue che secondo tali considerazioni in punto allo spessore e ai contorni della motivazione che deve invece assistere le valutazioni dell’autorità preposta riguardo alla ritenuta assenza di compatibilità paesaggistica di un intervento consistente in volume meramente tecnico, la Soprintendenza avrebbe dovuto adeguatamente ed attentamente esternare i fattori motivazionali, ancorati all’analisi degli elementi ontologici dell’opera de qua, sulla cui scorta sarebbe stato da escludere il vaglio di compatibilità della stessa con il contesto paesistico ed ambientale alla cui tutela e salvaguardia l’ordinamento commette all’organo statale la funzione consultiva in materia.

    Il difetto di una simile valutazione affligge il parere impugnato colorandolo di illegittimità.

    Le oscillazioni giurisprudenziali sopra evidenziate, giustificano eccezionalmente la compensazione delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

    definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l’intervento dei Signori Magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

    Giuseppe Esposito, Consigliere

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA

    Il 08/06/2016

    IL SEGRETARIO

    (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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