T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ. IV – ordinanza 13 settembre 2018, N. 1293
EDILIZIA E URBANISTICA – NOMATIVA VINCOLISTICA E AUTORIZZATORIA IN MATERIA EDILIZIA – REQUISTI DIMENSIONALI, STATICI E STRUTTURALI DI UNA C.D. <<PERGOTENDA>> – INSUSSISTENZA – APPLICABILITA’ DELLA NORMATIVA VINCOLISTICA IN AREA SISMICA – RIGETTA ISTANZA CAUTELARE
Rientrano nel perimetro di applicazione degli artt. 64 e 65 del D.P.R. 380/2001, con conseguente rispetto della normativa vincolistica e autorizzatoria legata alla sismicità delle aree, le opere con struttura metallica, in particolare quando acquisiscano i caratteri della notevole dimensione e della stabile inflessione al suolo.
Qualora la struttura della tenda unita al gazebo manchi del requisito della predominanza della tenda sulla struttura che ha un carattere stabile e non meramente accessorio, non può essere considerata una c.d. “pergotenda”.
Massima a cura dell’avv. Maria Allegra Zito e dell’avv. Benedetta Mazziotti
Pubblicato il 13/09/2018
N. 01293/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02773/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2773 del 2018, proposto da ., rappresentati e difesi dall’avvocato ……., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ……….-…….;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …….., ………, …….., …….., ………, ………, ……….., ………, …….. …….., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura municipale in ……….;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) dell’ordinanza di sospensione dei lavori Prot. n. …… del ………., emessa dalla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale – Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile – UO.D. Genio Civile Napoli Presidio di Protezione Civile, notificata in data …………..;
b) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, tra cui, per quanto necessario, anche del preordinato “verbale di sequestro preventivo e nomina del custode giudiziario” emesso dal Comune di Napoli – ………….., in data ………………..;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti epigrafati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
-) le opere impugnate costituiscono la prosecuzione, lo sviluppo e l’ampliamento di quelle già sanzionate con l’ordinanza comunale n. 376 del 19 giugno 2012, confermata dalla Sentenza del T.A.R. Campania n. 5240/2013;
-) le opere con struttura metallica, in particolare quando acquisiscano i caratteri della notevole dimensione e della stabile infissione al suolo – ricorrenti nel caso di specie -, rientrano nel perimetro di applicazione degli artt. 64 e 65 D.P.R. 380/2001 con conseguente necessità del rispetto della normativa vincolistica e autorizzatoria legata alla sismicità delle aree;
-) la struttura della tenda, unita al gazebo, è di tali dimensioni e caratteristiche da non poter essere considerata una cd. “pergotenda” mancando il carattere della predominanza della tenda sulla struttura che ha un carattere stabile e non meramente accessorio (ex multis, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 25/01/2017, n. 306);
-) infine, il verbale degli operatori di P.G., pure impugnato, appare privo del carattere della lesività necessario per radicare l’interesse all’impugnazione;
Ritenuto, pertanto, pur nei limiti della sommarietà della cognizione della presente fase, che il ricorso sia sprovvisto del fumus boni iuris;
Ritenuto che di condannare la parte ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta).
-) respinge l’istanza cautelare;
-) condanna la parte ricorrente alle spese della fase cautelare che si liquidano in euro 500,00 ciascuno in favore del Comune di Napoli e della Regione Campania.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Michele Buonauro , Consigliere
Luca Cestaro , Consigliere, Estensore
IL SEGRETARIO