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GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – COMPETENZA – RAPPORTO GIUDIZIO D’OTTEMPERANZA E GIUDIZIO IMPUGNATORIO (ARTT. 112 E SEGUENTI COD. PROC. AMM.) GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – ATTO AMMINISTRATIVO – RIEDIZIONE DEL POTERE – VIOLAZIONE ED ELUSIONE DEL GIUDICATO – (ARTT. 112 E SEGUENTI COD. PROC. AMM.) GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA – CONNESSIONE GIUDIZIO D’OTTEMPERANZA E GIUDIZIO D’APPELLO; DOPPIO GIUDICATO CONFORME

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III, sentenza 2469 del 13 aprile 2018

    Giudizio di ottemperanza – Competenza – Rapporto giudizio d’ottemperanza e giudizio impugnatorio (artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.)

    Giudizio di ottemperanza – Atto amministrativo – Riedizione del potere – Violazione ed elusione del giudicato – (artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.)

    Giudizio di ottemperanza – Connessione giudizio d’ottemperanza e giudizio d’appello; doppio giudicato conforme

    Spetta al giudice dell’ottemperanza la cognizione di ogni questione relativa al giudicato, comprese quelle inerenti all’emanazione di un nuovo atto ad esso successivo, atteso che “il giudice dell’ottemperanza, come identificato per il tramite dell’art. 113 c.p.a, deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto” (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/1/2013 n. 2).

    Nel caso di riedizione del potere, le doglianze dell’interessato vanno innanzitutto dedotte innanzi al giudice dell’ottemperanza, quale giudice naturale dell’esecuzione della sentenza e competente all’esame della più grave forma di patologia dell’atto sopravvenuto, consistente nella nullità per elusione o violazione del giudicato (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 27/7/2017 n. 3705). (1)

    La cognizione della controversia spetterebbe in ogni caso al Consiglio di Stato, ove si invochi la violazione di una sua pronuncia, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 114, terzo comma, e 113 c.p.a., che fissano la competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato per l’esecuzione delle proprie sentenze e di quelle recanti la riforma della sentenza di primo grado con diversa motivazione. (2)

    (1) La sentenza offre alcuni spunti interessanti in tema di giudizio di ottemperanza, con particolare riguardo agli effetti del giudicato, ai correlati poteri del giudice sulla riedizione del potere amministrativo e – più in generale – al principio effettività della tutala in relazione al giudizio di ottemperanza.

    La vicenda può essere così sintetizzata. La Società ricorrente impugnava la delibera di Giunta Regionale del 2010, con cui veniva approvato il Piano dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nella parte in cui disponeva il taglio delle risorse in proprio favore per l’anno 2011.

    Il Collegio accoglieva il ricorso ravvisando nel siffatto riparto una disparità di trattamento tra i contributi conferiti alle Province – rimasti invariati – e quelli conferiti ai Capoluoghi – ridotti senza fornire adeguate motivazioni.

    La sentenza veniva appellata dalla stessa società ricorrente in I grado (oltre che dal Comune, per le medesime ragioni) innanzi al Consiglio di Stato, che accoglieva la domanda, sancendo l’illegittimità della delibera – oltre che per carenza di motivazione e disparità di trattamento – anche sotto ulteriori e sostanziali profili, cioè per aver ripartito il fondo sulla base del progetto di bilancio per l’anno 2011 e non già del bilancio definitivamente approvato e “per avere stralciato dalle risorse da destinare al servizio di trasporto quelle, di provenienza statale, vincolate alla copertura degli oneri rivenienti dal rinnovo contrattuale dei dipendenti del settore”. La sentenza di appello veniva posta in esecuzione dalla Regione; la delibera tuttavia veniva nuovamente impugnata e annullata dal Consiglio di Stato – tra l’altro – per violazione del giudicato.

    Nelle more della definizione in appello della controversia, la Regione aveva adottato una nuova delibera di approvazione del riparto, in dichiarata esecuzione della sentenza resa in I grado dal TAR Campania.

    La delibera veniva ancora una volta impugnata e annullata, in quanto – anche alla luce della nuova determinazione – non risultava giustificato il trattamento deteriore nella ripartizione del fondo riservato ai Comuni.

    È in relazione a tale pronuncia, che la società ricorreva in ottemperanza, chiedendone l’esecuzione.

    Nel 2017, tuttavia, la Regione adottava una nuova delibera, operando una ricognizione complessiva del contenzioso con la società di TPL, sia con riferimento alla carenza di motivazione – accertata in due pronunzie del TAR Campania –  sia sotto gli ulteriori profili di illegittimità accertati dalle pronunzie del Consiglio di Stato. In altri termini, con un unico atto, la Regione metteva in esecuzione tutte le sentenze dell’intera vicenda giudiziaria.

    La sentenza in commento – nel ricostruire le linee del contenzioso – affronta il tema dell’individuazione dell’inadempimento azionabile con il giudizio di ottemperanza e le ipotesi di illegittimità della riedizione del potere amministrativo, individuando in ogni caso nel Giudice dell’ottemperanza il giudice naturale a conoscere ogni vicenda relativa al giudicato.

    Sul punto, il Collegio ha infatti inteso sottolineare che ogni sentenza di annullamento di un provvedimento – oltre a sortire il tipico effetto caducatorio o demolitorio – produce altresì un effetto conformativo, individuando i vincoli e gli spazi che residuano all’Amministrazione nella riedizione del potere, proprio alla luce delle illegittimità accertate dal giudicato medesimo.

    E ciò in quanto il solo effetto caducatorio – tipico delle sentenze autoesecutive – è idoneo a soddisfare unicamente gli interessi pretensivi.

    In tutte le altre ipotesi, dal giudicato amministrativo discende l’obbligo per la P.A. di adeguare la propria azione alle prescrizioni ivi contenute, così destinate a conformare il riesercizio del potere; obbligo assistito dal rimedio dell’ottemperanza per il caso di mancato adempimento spontaneo da parte della Pubblica amministrazione.

    Il giudicato, dunque – oltre che travolgere un atto già emesso – assolve anche ad una funzione precettiva, esplicata tramite l’emanazione di direttive per la futura attività amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II , 6 ottobre 2017 n. 4691).

    Conseguentemente, ove il giudicato accerti la sussistenza di vizi del provvedimento che involgono la motivazione – anche laddove vi sia un ampio margine di discrezionalità in capo alla P.A. – esso produrrà condizionamenti al nuovo esercizio di potere da parte dell’Amministrazione, pur residuando in capo alla stessa uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa (in termini, cfr. Consiglio di Stato sez. III  14 novembre 2017 n. 5250).

    Quest’ultima, tuttavia, dovrà inserirsi nelle trame delineate dal giudicato e darne attuazione nella sua effettiva portata, rispettando i principi cardine dell’azione amministrativa.

    In tali ipotesi, non si tratterà di «effetto vincolante pieno» (che impedisce di riemanare l’atto impugnato) ma di «effetto vincolante semipieno», in cui il giudice limita, ma non elimina il potere di riemanare l’atto rispettando le regole imposte dal giudicato, o anche di «effetto vincolante secondario o strumentale» in cui all’amministrazione si impone soltanto di eliminare il vizio nel rinnovare l’atto, ma non la si vincola quanto al contenuto di esso (in termini, cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 aprile 2006, n. 362).

    Ciò non comporta, dunque, che la pronuncia debba necessariamente assicurare il bene della vita cui il ricorrente aspira, ma dispone indicazioni e preclusioni funzionali all’adozione della nuova decisione, la cui violazione configura – a seconda dei casi – ipotesi di violazione o elusione del giudicato.

    Tale vizio di nullità – secondo autorevole giurisprudenza (tra le più recenti, cfr. Consiglio di Stato Sez. IV  26 gennaio 2018 n. 541; T.A.R. Campania,  Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2017 n. 710) – costituisce una forma particolarmente grave di eccesso di potere, configurabile nella figura dello sviamento, sviamento che — nel caso dell’ottemperanza — sembra debba rinvenirsi nel mantenimento dell’assetto definito dal provvedimento annullato in spregio ai vincoli conformativi derivanti dal giudicato. Ecco dunque che acquista un rilievo centrale, ancora una volta, la motivazione del provvedimento adottato in sede di riesercizio del potere ai sensi dell’art. 3, l. n. 241/1990, ove si impone all’Amministrazione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

    In tal senso, sarà configurabile la violazione o elusione del giudicato solamente allorché l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni stabilite con il giudicato (sindacabile dunque in sede di ottemperanza); in caso contrario, viene in rilievo non già una violazione-elusione del giudicato, ma un’eventuale nuova illegittimità, sindacabile in sede di legittimità.

    (2) Il collegio affronta anche il tema della individuazione del Giudice competente per il giudizio di ottemperanza, delineando i confini del cd. “doppio giudicato conforme”.

    È noto, infatti, che – ai sensi dell’art 113 c.p.a. – il giudizio di ottemperanza va proposto innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta.

    Corollario di tale criterio è che la competenza sarà incardinata innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale anche per i provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo del provvedimento reso nel I grado. Viceversa, spetterà alla competenza del Consiglio di Stato l’ottemperanza nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata confermata ma con una diversa motivazione, che modifichi l’effetto conformativo della pronuncia di prime cure, mutando in sostanza il decisum contenuto nella sentenza appellata.

    Tuttavia, non è sempre agevole per il ricorrente individuare quando vi sia il doppio giudicato conforme, in quanto il giudice dell’appello – anche nelle ipotesi di sostanziale conferma – offre dei percorsi argomentativi che di rado ricalcano in maniera puntuale la parte motiva del provvedimento di I grado.

    Sul punto, la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda Cons. St. Sez. IV, 1/2/2017 n. 409, espressamente richiamata anche dalla pronuncia in commento) ha rimarcato la distinzione tra divergenze “marginali” e quelle che invece comportano un differente contenuto precettivo delle due sentenze; solo queste ultime e non anche le prime sono idonee a radicare la competenza innanzi al Consiglio di Stato.

    I giudici di Palazzo Spada hanno fornito poi una indicazione “operativa” funzionale alla corretta individuazione del giudice dell’ottemperanza, affermando che – indipendentemente dal percorso argomentativo della sentenza di appello, cui è connaturale uno sviluppo non meramente ripetitivo della sentenza di primo grado – bisogna guardare all’indice testuale contenuto nel dispositivo della sentenza di secondo grado.

    Valorizzare il dato testuale del dispositivo implica che – qualora vi sia una statuizione di rigetto – vi sarà certamente identità di contenuto dispositivo tra i provvedimenti di primo e secondo grado, con conseguente attribuzione della competenza al Tar delle questioni sull’ottemperanza.

    Viceversa, ove il dispositivo in appello contenga statuizioni che evidenzino uno scollamento dal percorso motivazionale espresso da formule come “respinto con diversa motivazione“, allora la competenza per il giudizio di ottemperanza si radica presso il Consiglio di Stato.

    In quest’ultima ipotesi, occorre operare una ulteriore distinzione tra le “diverse motivazioni”: in questi casi, infatti, la conferma della sentenza di primo grado si desume dalla conferma dei singoli motivi di impugnazione del provvedimento, ben potendo accadere che la “diversa motivazione si sostanzi in un semplice approfondimento e/o ampliamento della motivazione resa in primo grado, con conseguente individuazione del giudice competente nel T.A.R.

    La sentenza in commento, sulla base delle antescritte argomentazioni, dichiara il ricorso improcedibile per effetto dell’intervenuta adozione – da parte della Regione – della delibera attuativa di tutte le pronunzie dei Giudici amministrativi, sia in primo grado che in appello e in ottemperanza.

    Commento a cura di

    Avv. Valeria Aveta

    Avv. Vittoria Chiacchio

    02469/2018 REG.PROV.COLL.

    02096/2016 REG.RIC.

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    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2096 del 2016, proposto da:
    … S.p.A., con sede in … alla Via …, in persona del legale rappresentante Amministratore Unico pro tempore …, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in … alla Via …. e domicilio digitale: ….;

    contro

    Regione …, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta, rappresentato e difeso dall’avvocato …. dell’Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in … alla Via … e domicilio digitale: ….;

    nei confronti

    Provincia di …, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

    (cointeressato)
    Comune di …, in persona del legale rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in … alla Piazza … e domicilio digitale: …;

    per l’esecuzione

    della sentenza di questa Sezione del T.A.R. Campania n. 5120/2014, pubblicata il 30/9/2014.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione … e del Comune di …;

    Viste le produzioni delle parti;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati … per delega dell’avvocato … e …;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1- Con il ricorso all’esame la… S.p.A., società in house del Comune di … per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, chiede l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione del 30/9/2014 n. 5120, con la quale è stata annullata la delibera della Giunta regionale n. 849/2011, relativa alla ripartizione del fondo regionale trasporti per l’anno 2011.

    La Regione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e si è costituito, altresì, il Comune di …, aderendo alla domanda della Società ricorrente.

    Le parti hanno prodotto documentazione e formulato richieste.

    All’udienza in camera di consiglio del 6 aprile 2018 il ricorso è stato assegnato in decisione, con l’avviso alle parti di cui si dirà in prosieguo.

    2- È opportuno riepilogare i passaggi dell’articolata vicenda all’esame del Collegio, ponendo in evidenza gli atti che la contraddistinguono.

    2.1. In successione cronologica, viene in rilievo l’iniziale delibera di Giunta Regionale n. 964 del 30/12/2010, con cui veniva approvato il Piano dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ai sensi della L.R. n. 3 del 2002, impugnata dalla società …. (oltre che dal Comune di …), contestando il taglio per il 2011 dei trasferimenti delle risorse in proprio favore.

    2.1.1. Con sentenza di questa Sezione del 7/11/2011 n. 5162 veniva accolto il ricorso, limitatamente alla censura con cui si lamentava la disparità di trattamento (essendo stato confermato il contributo storico alle Province per la ripartizione del fondo regionale trasporti, riducendo invece quello riconosciuto ai Comuni capoluoghi).

    Per l’effetto, la sentenza annullava la D.G.R. n. 964 del 30/12/2010 “nella sola parte in cui ha omesso di motivare sulle ragioni del riparto del FRT tra Province e Comuni capoluogo, salvi gli ulteriori atti dell’amministrazione regionale intimata”.

    2.1.2. Con sentenza del 22/12/2014 n. 6205 il Consiglio di Stato, sez. V, accoglieva l’appello della società … (nonché l’appello riunito del Comune di …, avverso la sentenza n. 287/2012 avente lo stesso oggetto), sancendo l’illegittimità della delibera impugnata sotto ulteriori e sostanziali profili, cioè “per avere stanziato e ripartito il fondo per il trasporto locale sulla base del progetto di bilancio per l’anno 2011 e non già del bilancio definitivamente approvato con legge regionale” e “per avere stralciato dalle risorse da destinare al servizio di trasporto quelle, di provenienza statale, vincolate alla copertura degli oneri rivenienti dal rinnovo contrattuale dei dipendenti del settore, ai sensi dell’art. 23 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355” (sentenza del Consiglio di Stato n. 5330 del 2016, di cui ora si dirà).

    2.1.3. Alla pronuncia del Giudice d’appello faceva seguito l’emanazione da parte della Regione della delibera di Giunta n. 725 del 16/12/2015, dichiarata in parte nulla per elusione del giudicato con la suindicata del Consiglio di Stato, sez. V, del 16/12/2016 n. 5330.

    2.2. Nelle more della definizione in appello della controversia, la Regione aveva adottato la D.G.R. n. 849 del 30/12/2011, in dichiarata esecuzione della sentenza del TAR n. 5162 del 2011 (poi riformata, come detto, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6205 del 2014).

    Detta delibera n. 849/2011 è stata a sua volta annullata con la sentenza di questa Sezione del 30/9/2014 n. 5120, per ragioni sostanzialmente coincidenti con le motivazioni del precedente pronunciamento sulla precedente D.G.R. n. 964/2010 (non risultando giustificato il trattamento deteriore nella ripartizione del fondo), con salvezza delle ulteriori determinazioni della Regione.

    3. – Con il presente ricorso la società … agisce per l’esecuzione di quest’ultima sentenza, che non è stata appellata ed è passata in giudicato.

    Nell’esposizione delle proprie ragioni, la Società ricorrente ravvisa l’esistenza di “un doppio giudicato conforme” relativamente all’annualità 2011, dato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6205 del 2014 di cui s’è detto e dalla sentenza di questo TAR n. 5120 del 2014 di cui è chiesta l’ottemperanza (pag. 5 ss. del ricorso).

    Deduce, pertanto, che la Regione avrebbe dovuto ricostituire le risorse destinate al FRT applicando “condizioni di parità di trattamento fra gli enti locali interessati” ed aggiungendovi le ulteriori risorse trasferite dallo Stato, destinate al rimborso degli oneri di rinnovo dei contratti di lavoro (pag. 7).

    È quindi chiesta la declaratoria dell’obbligo della Regione di provvedere, disponendo la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia e con l’applicazione di una penalità di mora (quantificata in € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo o nella diversa misura da stabilire).

    3.1. Per la trattazione della causa veniva fissata l’udienza in camera di consiglio del 19/7/2016, nella quale il Collegio rilevava la connessione con la controversia pendente al Consiglio di Stato e riguardante la medesima annualità 2011 (per la quale è stata pronunciata, in sede di ottemperanza, la menzionata sentenza n. 5330 del 2016) e, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ne dava avviso alle parti.

    La definizione della causa veniva rinviata, avendo la Regione avviato il procedimento conseguente agli obblighi discendenti dall’esecuzione dei giudicati.

    3.2. Il procedimento è sfociato nell’emanazione della D.G.R. n. 158 del 21/3/2017, ad oggetto: ”Contenzioso con …- Comune di … c/Regione … in tema di riparto di risorse del fondo regionale trasporti e oneri per il rinnovo contrattuale – Anni 2011-2012. Delibere di Giunta regionale n. 964/2010, n. 849/2011, n. 37/2012, n. 503/2012 e n. 725/2015. Sentenze Consiglio di Stato n. 6205/14, n. 5330/16 e n. 4451/2015”.

    Come risulta sin dall’oggetto, la delibera regionale da ultimo adottata contiene una complessiva determinazione sul contenzioso di cui trattasi, ricognitiva di ogni precedente deliberato e riguardante sia l’annualità 2011 che quella 2012 (formante oggetto di altra sentenza del Consiglio di Stato n. 4451 del 2015).

    3.3. Detta delibera è stata impugnata dalla società … con ricorso R.G. 2323/2017 (la cui trattazione nel merito in seduta pubblica, per l’esame unitario con il presente ricorso nella medesima data, è stata fissata per la stessa udienza del 6/4/2018).

    3.4. In data 6/3/2018 la Società ricorrente ha esibito l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, del 27/12/2017 n. 6069, di cui si dirà appresso per esigenze espositive.

    3.5. Il presente ricorso di ottemperanza è stato chiamato all’udienza in camera di consiglio del 6/4/2018 ed assegnato in decisione, dopo aver formulato alle parti l’avviso, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., sulla rilevabilità d’ufficio del profilo di incompetenza del TAR Campania in favore del Consiglio di Stato (trattandosi di questione inerente all’ottemperanza di decisioni del TAR Campania confermate dal Consiglio di Stato con diversa motivazione), ed altresì di improcedibilità dell’azione (essendosi la Regione pronunciata espressamente dopo la sua proposizione)

    4. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per effetto dell’intervenuta adozione della D.G.R. n. 185 del 21/3/2017.

    Al riguardo, occorre effettuare le seguenti precisazioni.

    È acclarato in giurisprudenza che spetta al giudice dell’ottemperanza la cognizione di ogni questione relativa al giudicato, comprese quelle inerenti all’emanazione di un nuovo atto ad esso successivo, atteso che “il giudice dell’ottemperanza, come identificato per il tramite dell’art. 113 cpa, deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto” (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/1/2013 n. 2).

    Conseguentemente, a fronte della riedizione del potere, le doglianze dell’interessato vanno innanzitutto dedotte innanzi al giudice dell’ottemperanza, quale giudice naturale dell’esecuzione della sentenza e competente all’esame della più grave forma di patologia dell’atto sopravvenuto, consistente nella nullità per elusione o violazione del giudicato (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 27/7/2017 n. 3705).

    4.1. Poste queste premesse (e riepilogando quanto detto innanzi), va tuttavia considerato che, nel caso di specie, l’azione di ottemperanza proposta con il presente ricorso concerne la pronuncia della Sezione del 30/9/2014 n. 5120 la quale, al pari della precedente sentenza del 7/11/2011 n. 5162, ha statuito l’annullamento della D.G.R. n. 849/2011 esclusivamente per l’assenza di giustificazione sul trattamento differenziato nella ripartizione del fondo regionale trasporti, fatte salve le ulteriori determinazioni della Regione.

    Sta di fatto che, mentre la sentenza n. 5162 del 2011 è stata riformata con diversa e più ampia motivazione dalla sentenza n. 6205 del 2014 dal Consiglio di Stato (che ha poi, in sede di ottemperanza, dichiarato in parte nulla per elusione del giudicato la D.G.R. n. 725 del 2015: sentenza n. 5330 del 2016), la sentenza di questo TAR n. 5120 del 2014 non è stata appellata ed è passata in giudicato.

    La nuova deliberazione regionale n. 158 del 2017 incide indubitabilmente anche sulla questione relativa al ricorso in esame, stante l’onnicomprensività della deliberazione, che concerne (e travolge, sostituendovisi) anche la D.G.R. n. 849/2011 annullata dal TAR, come palesato dal suo oggetto che fa riferimento a tutti i precedenti deliberati sulla ripartizione del FRT 2011 (ed anche 2012).

    Pertanto il presente ricorso di ottemperanza risulta improcedibile, posto che l’interesse della ricorrente si concentra ormai sull’impugnativa della suddetta sopravvenuta delibera n. 158 del 2017.

    4.2. Giova comunque precisare nella circostanza che, in questa situazione, deve essere escluso che residui in capo a questo Giudice dell’ottemperanza la cognizione a conoscere della suddetta deliberazione, poiché:

    – non è rinvenibile la violazione o elusione del giudicato discendente dal contenuto dispositivo della sentenza n. 5120 del 2014 di cui è chiesta l’ottemperanza, limitato all’obbligo della Regione di rideterminarsi (cfr. la parte motiva della sentenza: “Restano salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione Regionale in sede di esercizio del potere”);

    – l’ipotetica nullità della delibera è, piuttosto, prospettabile in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6205 del 2014 (dal contenuto dispositivo indicato al precedente punto 2.1.2.), ed è significativo segnalare al riguardo che, come detto, la Società ricorrente postula l’esistenza di “un doppio giudicato conforme”, invocando detta sentenza del Consiglio di Stato;

    – quest’ultima ha riformato la pronuncia di questa Sezione n. 5162 del 2011, sostituendo il suo contenuto dispositivo con diversa e più ampia motivazione (espressamente statuendo che “l’annullamento degli atti impugnati – già disposto dal TAR – vada inteso anche degli ulteriori profili di cui motivazione”), cosicché la cognizione della controversia spetterebbe in ogni caso al Consiglio di Stato, ove si invochi la violazione di una sua pronuncia, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 14, terzo comma, e 113 c.p.a., che fissano la competenza funzionale inderogabile del Consiglio di Stato per l’esecuzione delle proprie sentenze e di quelle recanti la riforma della sentenza di primo grado con diversa motivazione (cfr., sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 1/2/2017 n. 409: “nel caso in cui, invece, la sentenza di appello pervenga alla conferma della sentenza di I grado, quanto all’esito del dispositivo, ma in base all’accoglimento di un diverso motivo di impugnazione (ad esempio, (ri)proposto con appello incidentale, ovvero modificando il contenuto del dispositivo di condanna), allora il contenuto dispositivo o conformativo della sentenza di appello si presenta indubbiamente come “differente” rispetto a quello della sentenza di I grado, con conseguente competenza del Consiglio di Stato per il successivo giudizio di ottemperanza”);

    – l’esigenza prioritaria della concentrazione innanzi al Giudice dell’ottemperanza di ogni questione relativa al giudicato preclude pertanto che possano intervenire più pronunciamenti sulla stessa questione (detta esigenza è stata ravvisata dalla stessa difesa della Società ricorrente che, nel richiedere il rinvio della decisione della presente controversia, ha per l’appunto evidenziato la necessità di evitare contrasti di giudicato; del resto, l’unitarietà della questione è rinvenibile nella stessa attività dell’Amministrazione, che ha fatto confluire nell’unica delibera da ultimo adottata le determinazioni conclusive del proprio operato concernente la ripartizione del fondo regionale trasporti);

    – l’esibita ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, del 27/12/2017 n. 6069 (che ha disposto verificazione sui ricorsi per l’esecuzione della sentenza n. 4451/2015, relativamente all’annualità 2012) conferma la deducibilità innanzi a quel Giudice dell’ottemperanza delle questioni insorte con la delibera n. 158 del 2017, espressamente richiamata nell’ordinanza;

    – alla luce delle suesposte considerazioni, sul separato ricorso proposto innanzi a questo TAR contro la delibera n. 158 del 2017 è stata ravvisata, con separata sentenza, la competenza funzionale del Consiglio di Stato, quale Giudice dell’ottemperanza.

    5. – Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

    Sussistono valide ragioni per compensare per l’intero tra tutte le parti gli onorari le spese di giudizio, attesa la specificità della controversia e la novità della questione trattata, restando a carico della Società ricorrente il contributo unificato (essendo stato precisato che “sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile”: Cons. Stato, sez. IV, 3/11/2015 n. 5012).

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

    Compensa per l’intero tra tutte le parti gli onorari le spese di giudizio, restando a carico della Società ricorrente il contributo unificato.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Gianmario Palliggiano, Consigliere

    Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Giuseppe Esposito Fabio Donadono
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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