T.A.R. CAMPANIA NAPOLI. SEZ. IV – ordinanza 8 novembre 2018, N. 1615
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE A GARA DI APPALTO – ESCLUSIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE DALLA GARA – ESTENSIONE DELL’OGGETTO SOCIALE QUALE RISULTANTE DAI CERTIFICATI CAMERALI – SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA – ACCOGLIE ISTANZA CAUTELARE
Sussistono profili di fondatezza del ricorso e di periculum in mora, tali da consentire la sospensione del provvedimento di esclusione impugnato, qualora risulti la genericità del provvedimento gravato e i certificati camerali delle due partecipanti in contestazione non indichino attività avulse dall’oggetto dell’affidamento.
Massima a cura degli avv.ti Benedetta Mazziotti e Maria Allegra Zito
Pubblicato il 08/11/2018
01615/2018 REG.PROV.CAU.
04054/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4054 del 2018, proposto da Consorzio ……, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ……, ………, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e del Turismo , Polo Museale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale ……., domiciliata ex lege in …………;
“per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari: a) del provvedimento di esclusione del RTI …. – ……. S.p.A. – … –S.p.A. ……. dalla gara indetta Ministero per i Beni e le attività culturali – Polo Museale della Campania per l’appalto del progetto …………….. – CIG ………. comunicato con nota MIBAC-PM-CAM prot. ………. del …… CI ……………; b) del verbale della commissione di gara dell’11.9.2018 nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara; c) di tutti i verbali di gara nella parte in cui è stata disposta l’esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara; d) del bando e del disciplinare di gara nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della ricorrente; e) del provvedimento di aggiudicazione a terzi ove nel frattempo adottato; – nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto del raggruppamento ricorrente ad essere riammesso alla procedura di gara; in via subordinata per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati”
Visti il ricorso i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Polo Museale della Campania;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che le censure proposte avverso la disposta esclusione non appaiono manifestamente infondate, avuto riferimento alla genericità della motivazione del provvedimento gravato ed alle emergenze dei certificati camerali delle due partecipanti in contestazione (….. S.p.A. e ………….S.p.A.), che non indicano attività avulse dall’oggetto dell’affidamento;
Considerato che ai fini della necessaria contestualità e segretezza della disamina delle offerte appare idoneo disporre la concessione della misura cautelare ai fini della valutazione dell’offerta del ricorrente;
Ritenuto, in conclusione, che sussistano allo stato profili di fondatezza del ricorso e di periculum in mora tali da consentire la sospensione del provvedimento di esclusione impugnato, consentendo la riammissione in gara del consorzio escluso;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),
accoglie l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai fini della riammissione in gara del Consorzio ricorrente .
Fissa per la trattazione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 120 co 2 bis cpa, la c.c. del 5 dicembre 2018.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese della presente fase in favore della società ……………, che liquida in euro 750,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo , Presidente, Estensore
Ida Raiola , Consigliere
Maria Barbara Cavallo , Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
Anna Pappalardo | ||
IL SEGRETARIO