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RESPONSABILITÀ PER GLI ABUSI EDILIZI; DETENZIONE DEL FONDO; COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO (ART. 7 L. N. 241/1990); MOTIVAZIONE ORDINANZA DEMOLIZIONE (ART. 3 L. N. 241/1990); SANABILITÀOPERE ABUSIVE (ART. 7, L. 241/1990; ART. 7, L. N. 47/1985; ART. 3

    TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. III – 31 gennaio 2017, n. 675

    – Responsabilità per gli abusi edilizi; detenzione del fondo;

    – comunicazione avvio procedimento (art. 7 L. n. 241/1990);

    – motivazione ordinanza demolizione (art. 3 L. n. 241/1990);

    – sanabilitàopere abusive(art. 7, L. 241/1990;art. 7, L. n. 47/1985; art. 31, D.P.R. n. 380/2001)

    1. In materia di abusi edilizi, destinatario dell’ordine di demolizione è il soggetto che abbia la ‘disponibilità’ dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, e pertanto, quale ‘detentore’, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato. Ciò in quanto l'”abusività” totale o parziale costituisce una caratteristica propria dell’immobile e che lo connota negativamente a prescindere dalla posizione psicologica (soggettiva) del proprietario (o dell’avente causa dal soggetto che ha commesso l’illecito edilizio)” (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, 8 gennaio 2015 n. 56).
    2. L’asserita mancata comunicazione dell’atto al proprietario dell’immobile non influisce sulla legittimità del provvedimento, posto che la notifica di un provvedimento al suo destinatario attiene alla c.d. fase integrativa dell’efficacia, oltre che, ovviamente, alla decorrenza del termine per l’impugnativa da parte dell’interessato (cfr. TAR Campania, sez. VI, 14/9/2016, n. 4279).
    3. L’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime tale da non richiedere la previa comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 10.8.2008, n. 9710; T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 17.1.2007, n. 357;  T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 9.7.2012, n. 3302).
    4. L’ordinanza di demolizione e rimozione di abusi edilizi, oltre che di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, costituisce un atto dovuto in mera dipendenza dall’accertamento della relativa realizzazione e dalla riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie d’illecito previste dalla legge, che esclude la necessità di una sua particolare motivazione, essendo in tal senso sufficiente la rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né una previa espressa comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’opera, che è in re ipsa , e quello privato alla relativa conservazione. (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4926).
    5. Le norme del T.U. dell’edilizia non impongono al Dirigente del competente settore, una volta accertata l’esecuzione di opere abusive, di procedere ad un preventivo vaglio della sanabilità delle stesse (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 3302 del 2012).

      Pubblicato il 31/01/2017

    ED demolizione nei confronti di chi ha la detenzione del fondo

    N. 00675/2017 REG.PROV.COLL.

    N. 04158/2010 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Terza)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 4158 del 2010, proposto da:
    G., rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio eletto presso lo studio … in Napoli, corso .. N…;

    contro

    Comune di .. in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;

    per l’annullamento

    dell’ordinanza n.11394/2010 del Comune di …con la quale si ordina la demolizione delle opere ritenute abusive.

     

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, premesso di avere il mero possesso di un fondo in … alla Via … impugna l’ordinanza n. 011394 del 21.4.2010 e i presupposti verbali di accertamento, con la quale il dirigente competente gli ha ingiunto la demolizione di un insieme di opere, abusivamente eseguite perché non sorrette da titolo edilizio e preventivo nulla osta paesaggistico, consistenti in sintesi nella costruzione di un muro di cinta, nella pavimentazione con malta cementizia di una superficie di circa 150 mq, nella realizzazione di una rete di approvvigionamento idrico con pozzetti di ispezione vasca centrale e in una struttura in ferro coperta da materiale plastico poggiante su ruote della superficie di circa 80 mq.

    1. Non si costituiva in giudizio il Comune intimato.

    Alla pubblica Udienza del 10 gennaio 2017 sulle conclusioni di parte ricorrente il ricorso è stato ritenuto in decisione.

    2. Con il primo motivo il deducente lamenta che l’ordinanza impugnata sia stata notificata solo a lui quale detentore del fondo ma non anche al proprietario del medesimo.

    Sostiene al riguardo che l’ordine di demolizione va adottato dal proprietario dell’area, che si presume quantomeno corresponsabile dell’abuso, a nulla rilevando che l’immobile sia locato.

    2.1. La doglianza è infondata al lume di pacifica giurisprudenza.

    Si è, invero, chiarito che legittimato passivo all’ordine di demolizione è, oltre al proprietario, colui che abbia la materiale disponibilità dell’opera abusiva in quanto, da un lato, l’illecito edilizio ha una intrinseca connotazione oggettiva prescindendo dall’elemento psicologico; dall’altro, l’ordinamento ha interesse al ripristino dell’ordine violato, fine che può essere perseguito agevolmente ingiungendo la rimozione dell’opera abusiva a colui che ne abbia la disponibilità materiale.

    La giurisprudenza ha infatti sancito in tal senso che “In materia di abusi edilizi, destinatario dell’ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la ‘disponibilità’ dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata, e pertanto, quale ‘detentore’, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato. E ciò in quanto l'”abusività” (totale o parziale) di un fabbricato costituisce una caratteristica che pertiene all’immobile e che lo connota (negativamente) a prescindere dalla posizione psicologica (soggettiva) del proprietario (o dell’avente causa dal soggetto che ha commesso l’illecito edilizio).” (T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. II, 8 gennaio 2015 n. 56)

    Ed invero, in tema di responsabilità per gli abusi edilizi, la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente:

    – che “in materia di abusi edilizi, destinatario dell’ordine di demolizione è quel soggetto che abbia la ‘disponibilità’ dell’opera, indipendentemente dal fatto che l’abbia concretamente realizzata (…)” (Cons. di Stato, Sez. IV, 12.4.2011 n. 2266);

    – che “la figura del “responsabile dell’abuso edilizio” non si identifica solo in colui che ha materialmente eseguito l’opera ritenuta abusiva, ma si riferisce, necessariamente, anche a colui che di quell’opera ha la materiale disponibilità e pertanto, quale ‘detentore’, è in grado di provvedere alla demolizione restaurando così l’ordine violato” (TAR Sicilia, Palermo, II, n. 1995 del 2014; Id., n. 1744/2014; n. 548/2014; n. 2359/2013; nonché TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 1.10.2012 n. 4005).

    Dalla giurisprudenza citata emerge chiaramente il principio secondo cui va considerato “responsabile” dell’abuso – e dunque soggetto obbligato alla rimessa in pristino – non solamente chi abbia commissionato e realizzato l’opera abusiva (id est: il committente ed il costruttore), ma anche chi ne abbia la effettiva “disponibilità”.

    E ciò in quanto l'”abusività” (totale o parziale) di un fabbricato costituisce una caratteristica che pertiene all’immobile e che lo connota (negativamente) a prescindere dalla posizione psicologica (soggettiva) del proprietario (o dell’avente causa dal soggetto che ha commesso l’illecito edilizio) (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 2.8.2013 n. 1576).

    E’ appena il caso di soggiungere che l’asserita mancata comunicazione dell’atto al proprietario dell’immobile non influisce sulla legittimità del provvedimento, posto che la notifica di un provvedimento al suo destinatario attiene alla c.d. fase integrativa dell’efficacia, oltre che, ovviamente, alla decorrenza del termine per l’impugnativa da parte dell’interessato (cfr. TAR Campania, sez. VI, 14/9/2016, n. 4279).

    3. Con il secondo mezzo il ricorrente sostiene la non assoggettabilità a permesso di costruire dei manufatti realizzati, ossia del muro di recinzione e della pavimentazione.

    Nulla oppone riguardo alla rete idrica con pozzetti e vasca centrale e al manufatto in ferro di circa 80 mq.

    3.1. La censura è infondata sia considerando atomisticamente le opere realizzate, atteso che per il muro di recinzione in cemento la giurisprudenza predica la necessità del permesso di costruire in ragione della sua attitudine a determinare trasformazione edilizia ed urbanistica (T.A.R. Campania – Napoli, sez. II, 2 agosto 2016 n. 3996;T.A.R. Brescia Sez. II ,16 dicembre 2015 n. 1728; Corte d’Appello Lecce, 5 novembre 2015 n. 1621; T.A.R. Molise,1 marzo 2014 n. 203 ) similmente alla pavimentazione in cemento (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 14 agosto 2009 n. 4805), sia valutando, come si deve, gli interventi nel loro complesso.

    In tale ultimo caso è ancor più evidente che le opere complessivamente considerate hanno determinato trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio ed alterazione dei luoghi, imponendo la previa acquisizione del titolo edilizio e del presupposto atto di assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sull’area.

    4. Con il terzo motivo è dedotto il difetto di motivazione.

    La doglianza è infondata già in punto di fatto il che esime il Collegio dal confutarla in dritto, essendo state idoneamente enunciate nel provvedimento le ragioni dell’abusività, individuata nell’assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, in rapporto alla natura e c consistenza delle opere, adeguatamente descritta.

    5. Con quarto motivo il ricorrente deduce violazione delle garanzie procedimentali disegnate dall’art.7 della L. n. 241/1990 lamentando l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento volto all’adozione dell’ordinanza di demolizione, all’uopo invocando superata giurisprudenza.

    La censura è infondata in diritto poiché per giurisprudenza costante l’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presupponente un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 10.8.2008, n. 9710; T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 17.1.2007, n. 357).

    La Sezione si è di recente pronunciata negli stessi sensi, escludendo l’obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’adozione dell’ordinanza di demolizione, stante il contenuto vincolato del provvedimento e l’inutilità della partecipazione del destinatario (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 9.7.2012, n. 3302).

    La Sezione ha poi ribadito la rassegnata esegesi: T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 22/10/2015, n. 4968; ID 8.1.2016 n. 17.

    Più di recente il Consiglio di Stato, confermando T.A.R. Campania – Napoli, sez. VI, 5 marzo 2012, n. 1099, ha ribadito che “Per effetto della dequotazione introdotta dall’articolo 21- octies, l. 7 agosto 1990, n. 241, nei procedimenti preordinati all’emanazione di ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, l’asserita violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’iter procedimentale non produce l’annullamento del provvedimento, specie quando emerga che il contenuto dell’ordinanza conclusiva del procedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello che è stato in concreto adottato” (Consiglio di Stato, sez. VI , 12 agosto 2016, n. 3620)6.

    6.Con il quinto mezzo il deducente si duole dell’omessa considerazione e ponderazione dell’interesse pubblico alla demolizione in rapporto a quello privato alla conservazione della res abusiva.

    6.1. La doglianza è infondata alla luce della pacifica giurisprudenza che predica la non necessità di motivazione, con le ordinanze di demolizione, dell’interesse pubblico militante a sostegno dalla misura ripristinatoria, essendo tale interesse ravvisabile in re ipsa attesa la rilevanza del bene inciso dall’attività edilizi effettuata sine titulo.

    La Sezione ha ribadito siffatta interpretazione (TAR Campania – Napoli, Sez.III, 9.10.2014 n. 5254), che è stata espressa più di recente da questo T.A.R., che ha sancito che “E’ ben motivata l’ordinanza demolitoria che richiami la circostanza della mancanza del permesso di costruire (nonché della reiezione della sanatoria successivamente chiesta), non occorrendo alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati”(T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 29 agosto 2016 n. 4114 ) e che “L’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento “in loco” della res, ed è adeguatamente e sufficientemente motivata attraverso la compiuta descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio.”(T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 12 gennaio 2016, n. 118 ).

    Segnala il Collegio che anche il Consiglio di Stato ha di recente riaffermato che “L’ordinanza di demolizione e rimozione di abusi edilizi, oltre che di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, costituisce un atto dovuto in mera dipendenza dall’accertamento della relativa realizzazione e dalla riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie d’illecito previste dalla legge, che esclude la necessità di una sua particolare motivazione, essendo in tal senso sufficiente la rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né una previa espressa comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’opera, che è in re ipsa , e quello privato alla relativa conservazione.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4926 ).

    7. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7, L. n. 47/1985 e 31, D.P.R. n. 380/2001 e genericamente eccesso di potere, lamentando che l’Amministrazione, prima di ingiungere la demolizione, avrebbe dovuto valutare che le opere stesse sono conformi allo strumento urbanistico e pertanto assentibili.

    7.2. La censura è infondata. Le norme del T.U. dell’edilizia non impongono al Dirigente del competente settore, una volta accertata l’esecuzione di opere abusive, di procedere ad un preventivo vaglio della sanabilità delle stesse. L’art. 31, coma 2 del D.P.R. 6.12.2001, n. 380 dispone, infatti, che il Dirigente, “accertata l’esecuzione di interventi senza permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali (…) ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione”, senza imporre la previa verifica di sanabilità.

    La Sezione ha già del resto enunciato siffatto principio (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, n. 3302 del 2012) e non ritiene di doversi discostare da questo precedente.

    In definitiva, la lume delle esposte considerazioni il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.

    Non vi è luogo a pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune intimato.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

    Nulla sulle spese.

    Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei Magistrati:

    Fabio Donadono, Presidente

    Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

    Giuseppe Esposito, Consigliere

    L’ESTENSORE

    IL PRESIDENTE

    Alfonso Graziano

    Fabio Donadono

    IL SEGRETARIO

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