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Pubblico impiego – Personale docente – Ricercatori universitari – Trattamento di quiescenza e previdenza ex art. 103 dpr 382/1980 – Riconoscimento in capo ai collaboratori precari con le Università – Sussiste

    T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, SEZ.II – sentenza 9 aprile 2019 n. 1950 

    (PRES. Pennetti – EST. Annunziata)

    Pubblico impiego – Personale docente – Ricercatori universitari – Trattamento di quiescenza e previdenza ex art. 103 dpr 382/1980 – Riconoscimento in capo ai collaboratori precari con le Università – Sussiste

    Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, il titolo di assegnista di ricerca è equiparabile alle categorie contemplate nell’art.103 del DPR n. 382/1980, ed in particolare ai titolari di borsa di studio, in quanto la categoria degli assegnisti di ricerca rappresenta un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca, vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1980, n. 382. Pertanto, deve ritenersi sussistente in capo al ricercatore confermato il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge, di carattere giuridico ed economico, del servizio pregresso svolto come assegnista di ricerca, nonché il diritto alle differenze retributive tra quanto dovuto a seguito del predetto riconoscimento, e quanto effettivamente percepito, con decorrenza dal momento della conferma nel ruolo dei ricercatori, sempreché le borse e gli assegni siano istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari e che siano assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso. (1)

    Infatti, il generico richiamo operato dalla norma “a qualsiasi borsa o assegno di formazione” consente di estendere il riconoscimento anche a figure non espressamente individuate dal D.P.R. n. 382/1980 e ciò nonostante il carattere di tassatività dell’elenco dei servizi riconoscibili. Invero, il principio di tassatività va interpretato ed applicato in senso dinamico ed evolutivo, ed impone che il dato normativo debba adeguarsi ai mutamenti di legislazione intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge, in ossequio ai principi di parità di trattamento e di uniformità del regime giuridico tra le tipologie di categorie elencate nella predetta norma rispetto a nuove categorie che abbiano avuto origine dalla trasformazione di quelle esistenti nel 1980 e prese espressamente in considerazione dallo stesso art. 103 cit. (2)

    (1) T.A.R. Marche, sentenza 15 aprile 2016, n.233; Cons. Stato, sentenza 22 ottobre 2015, n.142

    (2) Consiglio di Stato, parere 22/10/2015, n.2851; VI, 11/1/2012, n. 102 n. 102/2012, cit.

    Massima a cura di Avv. Valeria Aveta e Avv. Vittoria Chiacchio

     

     

    Pubblicato il 09/04/2019

     

     

    01950/2019 REG.PROV.COLL.

    02855/2013 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

    (Sezione Seconda)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 2855 del 2013 proposto dal Dott. …., rappresentato e difeso dall’avv. ………. presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ….., via ….;

    contro

    Università degli Studi di …. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11;

    per l’annullamento

    del Decreto rettorale prot. n.1059 del 27/3/2013 di riconoscimento alla data dell’1/11/2010 di un’anzianità aggiuntiva complessiva di 2 anni e 8 mesi; della nota del 28/11/2012 n.128416 di preavviso di diniego, oltre che degli atti presupposti.

    Visti il ricorso ed i relativi allegati;

    Vista la memoria della Università degli Studi di ….;

    Visto l’avviso di perenzione consegnato il 13/7/2018;

    Vista l’istanza di fissazione di parte ricorrente;

    Vista la memoria di parte ricorrente;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2019 il Consigliere Gabriele Nunziata;

    Ritenuto e considerato quanto segue in

    FATTO

    Espone parte ricorrente di essere ricercatore in servizio presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di …. e di aver con istanza del 2/5/2012 richiesto il riconoscimento del servizio prestato quale: 1) Ufficiale dell’Aeronautica Militare dall’8/4/1997 all’8/6/1998, 2) Collaboratore con il Consorzio di Ricerca su Sistemi di Telesensori Avanzati per successivi periodi, Collaboratore per attività di ricerca con la Seconda Università degli Studi di …. dal 30/1/2001 al 31/5/2001; 3) Collaboratore occasionale per attività di ricerca con la Università degli Studi di …. dal 30/1/01 al 31/5/01; 4) Collaborazione occasionale presso il Dipartimento di Scienza e Ingegneria dello Spazio dell’Università degli Studi di ….. dal 9/2/2001 al 30/4/2001; 5) Ricercatore presso il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali dal 16/4/2007 31/10/2007; 6) Collaboratore ad attività di ricerca scientifica, in qualità di titolare di borsa di studio presso presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di ….dall’1/7/2005 al 28/2/2007.

    Con preavviso di rigetto veniva rappresentato che detti servizi non rientravano nell’elencazione di cui all’art.103 del DPR n.382/1980 e, nonostante le osservazioni prodotte da parte ricorrente quanto al riconoscimento dell’anzianità di 14 mesi ai fini giuridici ed economici, è stato adottato l’impugnato provvedimento che ha riconosciuto l’anzianità aggiuntiva di soli 2 anni e 8 mesi per il servizio di assegnista di ricerca svolto antecedentemente all’immissione nel ruolo dei ricercatori presso lo stesso Dipartimento dall’1/5/01 al 30/6/05.

    L’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita depositando documentazione ed una memoria in cui si deduce che le attività di ricerca scientifica svolta in qualità di titolare di borsa di studio non rientrerebbero tra quelle di cui all’art.7 della Legge n.28/1980 ed all’art.103 del DPR n.382/1980, continuando ad avere vigenza l’art.79, comma 4 del citato DPR n.382.

    All’udienza pubblica del 5 marzo 2019 il ricorso è stato introitato in decisione.

    DIRITTO

    1.Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell’art.103 del DPR n.382/1980, dell’art.7 della Legge n.28/1980 e dell’art.97 Cost., nonché la irragionevolezza e la disparità di trattamento.

    2. Il Collegio ritiene, ai fini dell’accoglimento del ricorso, di ribadire quanto già affermato in analoga vicenda (10.1.2019, n.128) allorchè, in adesione all’orientamento giurisprudenziale sul punto (ex plurimis, T.A.R. Marche, 15/4/2016, n.233; Cons. Stato, II, 22/10/2015, n.142), si statuiva che l’art. 103, comma 3, del DPR n. 382/1980 stabilisce che “ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente”.

    2.1 In ordine all’equiparabilità del titolo di assegnista di ricerca ex art. 51 della Legge n. 449/1997 alle categorie contemplate nell’art.103 cit., la più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, II, parere 22/10/2015, n.2851; VI, 11/1/2012, n. 102) ha affermato che “la figura dell’assegnista di ricerca ai sensi dell’articolo 51, sesto comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è del tutto equiparabile a quello dei titolari di borsa di studio menzionati nell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, in quanto la categoria degli assegnisti di ricerca rappresenta un’evoluzione delle categorie di collaborazione precaria con le università e le istituzioni di ricerca vigenti all’epoca dell’entrata in vigore del D.P.R. 25 novembre 1980, n. 382, dovendosi pertanto ritenere sussistente in capo al ricercatore confermato il diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge, di carattere giuridico ed economico, del servizio pregresso svolto come assegnista di ricerca, nonché il diritto alle differenze retributive tra quanto dovuto a seguito del predetto riconoscimento, e quanto effettivamente percepito, con decorrenza dal momento della conferma nel ruolo dei ricercatori” (nello stesso senso, T.A.R. Trentino-Alto Adige, 7/3/2013, n. 77).

    In particolare, è stato osservato che l’art. 7, comma 8, lett. e), della Legge n. 28/1980 equipara, ai fini considerati, borse ed assegni di ricerca, consentendo l’inquadramento nella qualifica di ricercatore dei titolari di borse o assegni di formazione comunque denominati, sempreché le borse e gli assegni siano istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari e che siano assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

    Il generico richiamo “a qualsiasi borsa o assegno di formazione” consente, quindi, di estendere il riconoscimento anche a figure non espressamente individuate dal D.P.R. n. 382/1980 (come quella degli assegnisti di ricerca, identificata dall’articolo 51, comma 7, della legge 449/1997), purché chiaramente riconducibili alla fattispecie esaminata.

    2.2 Del resto, sebbene l’elenco dei servizi riconoscibili abbia carattere tassativo, tuttavia il principio di tassatività va interpretato ed applicato in senso dinamico ed evolutivo; il servizio svolto dal ricorrente, infatti, non poteva essere preso in considerazione dal legislatore del 1980, in quanto trattasi di figura istituita successivamente. L’elenco dei servizi riconoscibili di cui all’art. 103 del DPR n. 382/1980, pertanto, non può non adeguarsi ai mutamenti di legislazione intervenuti dopo la sua entrata in vigore, anche per un ovvio principio di parità di trattamento e di uniformità del regime giuridico tra le tipologie di categorie elencate nella predetta norma rispetto a nuove categorie che abbiano avuto origine dalla trasformazione di quelle esistenti nel 1980 e prese espressamente in considerazione dallo stesso art. 103 cit. (Consiglio di Stato, n. 102/2012, cit.).

    Il ricorrente, quindi, in qualità ricercatore confermato, si trova nelle condizioni di applicabilità della disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 103 del D.P.R. n. 382/1980 e 7, comma 8, lett. e) della legge n. 28/1980, sicché, in accoglimento del primo motivo di ricorso, gli vanno riconosciuti, ai fini della carriera, tutti i servizi che siano stati dallo stesso effettivamente prestati riconducibili a quelli elencati nella norma tra cui rientra sicuramente quello svolto nell’ambito della borsa di studio presso il Dipartimento di Scienza ed Ingegneria dello Spazio “L.G. Napolitano” dell’Università Federico II di Napoli dall’1/7/05 al 30/6/06 e dall’1/7/06 al 28/2/07 (vedi punto 6 a pag. 1 dell’atto impugnato).

    2.3 Quanto, poi, al mancato riconoscimento del periodo di 14 mesi presso l’Aeronautica Militare in qualità di Ufficiale di Complemento, va osservato -in accoglimento del secondo motivo di gravame- che, dapprima con gli artt.20 della Legge n.958/1986 e 7 della Legge n.412/1991 e poi con l’art.2052 del D. Lgs. n.66/2010, il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico, dovendosi pertanto riconoscere anche il periodo dall’8/4/1997 all’8/6/1998.

    Viceversa è infondato il terzo motivo di gravame con cui si deduce un’unica censura di difetto di motivazione in relazione al “mancato riconoscimento….di numerosi servizi espletati dal ricorrente” non specificamente individuati ma che devono presumersi essere tutti gli altri compresi dal punto 2) al punto 5) dell’elencazione riportata nell’atto impugnato. Invero, il diniego di riconoscimento dei detti servizi è motivato “per relationem” al preavviso di rigetto del 28/11/12 nel quale l’amministrazione ribadisce la loro non riconducibilità a quelli riconoscibili per la ricostruzione di carriera.

    3. Per tali ragioni, il ricorso è fondato e va accolto; per l’effetto, va affermato il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/1980, dell’ulteriore anzianità –ai fini giuridici ed economici- riconducibile ai due servizi sopraspecificati, con ogni conseguenza rispetto al trattamento economico spettante.

    L’amministrazione resistente va anche condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla data della nomina del ricorrente quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (2 maggio 2012) sino al soddisfo. Trattandosi di crediti retributivi maturati dopo il 31 dicembre 1994, non è dovuta la rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione ex artt. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della Legge n. 724/1994.

    Sussistono motivi, in ragione della peculiarità della vicenda e delle oscillazioni della giurisprudenza sulle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera ai sensi dell’articolo 103 del d.P.R. n. 382/1980, dell’ulteriore anzianità ai fini giuridici ed economici in ragione dei servizi riconosciuti in motivazione, nonché condanna l’Università degli Studi di …. al pagamento in favore della parte ricorrente delle differenze retributive dovutegli a far data dalla nomina quale ricercatore confermato, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dal 5 maggio 2012 sino al soddisfo.

    Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

    La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 5 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Giancarlo Pennetti, Presidente

    Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

    Germana Lo Sapio, Primo Referendario

     
     
    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
    Gabriele Nunziata Giancarlo Pennetti
     
     
     
     
     

    IL SEGRETARIO

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